Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27827 del 11/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 27827 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL VIVO CHRISTIAN N. IL 22/09/1986
avverso l’ordinanza n. 3494/2014 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
25/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seOte le conclusioni del PG Dpt
0A0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2014 depositata in pari data alle ore 15,00, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno convalidava il decreto del Questore di quella
città del 16 settembre 2014, notificato il successivo 23 settembre alle ore 11,40, con il quale
era stato applicato nei confronti di Christian DEL VIVO il divieto di accesso a luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari

società di calcio LIVORNO sia in casa che in trasferta. Il DEL VIVO era risultato coinvolto,
unitamente ad una diecina di sostenitori della squadra del LIVORNO da lui stesso capeggiati,
nella deliberata e violenza aggressione ai danni di un gruppetto di sostenitori della squadra di
calcio del LATINA che sostava in atteggiamento pacifico nei pressi dello stadio della squadra di
casa (LIVORNO) in vista dell’accesso all’impianto per assistere alla gara LIVORNO-LATINA
valevole per il campionato nazionale di serie B: nel corso di tale aggressione uno dei soggetti
facenti parte del gruppo dei sostenitori del LATINA riportava lesioni.
2. Propone ricorso per cassazione il DEL VIVO a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo articolati motivi qui di seguito esposti. Con il primo la difesa, dopo aver premesso
che al DEL VIVO era stato notificato il provvedimento del Questore il 23 settembre 2014 alle
ore 11,40 mentre lo stesso si trovava in casa ristretto in regime di arresti domiciliari, il G.I.P.
aveva proceduto alla convalida il successivo 25 febbraio 2014, depositando l’ordinanza alle ore
15. Lamenta, quindi, la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6
comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo della omessa osservanza del termine minimo di 48 ore
spettanti al DEL VIVO con decorrenza dalla notifica del provvedimento amministrativo, in
quanto non risultando apposta alcuna data nel provvedimento di convalida (all’infuori di quella
in cui era avvenuto il deposito) non era certo se il giudice avesse rispettato il termine minimo
di 48 ore spettante all’interessato per articolare le proprie difese e, se del caso, presentare
eventuali memorie a discolpa. Con un secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge in
,
riferimento all’art. 7 della L. 241/90 ed all’art. 24 Cost. Con un terzo motivo la difesa censura il
provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione in punto di durata del
provvedimento con specifico riferimento al profilo della necessità ed urgenza e della
pericolosità del soggetto. Con un quarto motivo riferito più specificamente al requisito della
necessità ed urgenza la difesa censura il provvedimento per difetto di motivazione sul punto.
Con un quinto – ed ultimo – motivo la difesa si duole della mancata valutazione di
compatibilità costituzionale del decreto legge 119/14 (che aveva, tra l’altro, ampliato la durata
del D.A.SPO da cinque ad otto anni in relazione a determinate circostanze) in particolare
eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1 lett. b) del detto D.L. per contrasto
con gli artt. 3, 4 e 13 comma 3 della Costituzione.

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predeterminati e per la durata di otto anni, in concomitanza con le partite disputate dalla

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando, quanto alla dedotta violazione del
diritto di difesa, la piena legittimità del provvedimento per l’intervenuto rispetto del termine di
48 ore; quanto al difetto di motivazione, la completezza e logicità del provvedimento e
ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In ordine al primo motivo, afferente alla presunta violazione del diritto di difesa,
trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema di rispetto dei tempi
occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del provvedimento del
Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni agonistiche. Questa Corte
Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è
caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha ribadito,
fornendo così una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6 comma 2 bis della richiamata
legge 401/89 che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo
del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”

– la necessità che l’ordinanza di convalida del G.I.P. non possa intervenire prima che sia
trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessato stesso del
provvedimento. Si è precisato, in particolare, che “se il pubblico ministero ha un termine di
quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o
no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento
abbia anch’egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per
presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento”.

(v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano, Rv. 238537). Entro quarantotto ore dalla notifica
dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal Questore al Procuratore della
Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.I.P. in caso di richiesta di convalida, e sarà
quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o
deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013 n. 32824 Cesare, Rv.
256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem 15.4.2010 n. 21344,
Petrella, Rv. 247275).
1.1 E’ stato ulteriormente precisato nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di
turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del
destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica
dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla
documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai
fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del G.I.P. intervenga prima di ventiquattro
ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del G.I.P.” (Sez. 3^ 11.4.2013 n.

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1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati.

29760, Puggia, Rv. 2255962). Tale orientamento si pone in discontinuità rispetto ad altro
indirizzo (Sez. 3^ 11.6.2’13 n. 32824, Rv. 256379) che escludeva la nullità dell’ordinanza di
convalida del provvedimento adottato dal Questore quando essa sia intervenuta prima del
decorso del termine di 24 ore dal deposito della richiesta di convalida da parte del Pubblico
Ministero, presso l’Ufficio del G.I.P. laddove era previsto per l’interessato di presentare una
memoria presso l’ufficio del Pubblico Ministero.
2. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che nella specie è lo stesso difensore a
riconoscere che il provvedimento di convalida è stato emesso entro il termine (massimo) di 96

ore dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo. Acquista, dunque, rilievo
assorbente, in punto di efficacia del provvedimento di convalida, la circostanza che esso sia
stato depositato presso la cancelleria del G.I.P. entro il termine di novantasei ore dalla data di
notifica del provvedimento amministrativo di tipo interdittivo: invero, come precisato dalla
giurisprudenza di questa Sezione in tema di effetti dei provvedimenti giudiziari, il principio
generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, è quello in base al quale la data
certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte
del cancelliere o del segretario così Sez. 3″ ord. 9.11.2005 n. 45604, Bergamin e altri, Rv.
232750 in cui si verteva sulla data di emissione della convalida da parte del G.I.P. del
provvedimento del questore di divieto di accedere ad impianti ove si svolgono manifestazioni
sportive, al fine di valutare il rispetto del termine per presentare le difese, stabilito dal comma
secondo bis dell’art. 6 Legge n. 401 del 1989; v. anche in termini generali Sez. 2^ 15.4.2015
n. 19309, P.M. in proc. Paregiani, Rv. 263535; v. anche Sez. 2^ 12.3.2013 n. 29129,
Sammartino, Rv. 256456). Rimane dunque ferma la regola del rispetto del termine di 96 ore
dalla data (intesa anche in termini di giorno ed ora) della notificazione del provvedimento
amministrativo come precisato da Sez. 3^ 9.1.2011 n. 44431, Tomasi, Rv. 251598; conforme
Sez. 3^ 26.2.2014 n. 17288, Troise, Rv. 261502).
3.

E’ fondato il motivo relativo alla durata della misura coercitiva alla luce delle

considerazioni che seguono. Come accennato il premessa il DEL VIVO è risultato coinvolto,
unitamente ad una diecina di sostenitori della squadra del LIVORNO da lui stesso capeggiati,
nella deliberata, violenta e gratuita aggressione ai danni di un gruppetto di sostenitori della
squadra di calcio del LATINA che sostava in atteggiamento pacifico nei pressi dello stadio della
squadra di casa (LIVORNO) in vista dell’accesso all’impianto per assistere alla gara LIVORNOLATINA valevole per il campionato nazionale di serie B: nel corso di tale aggressione, in
particolare, uno dei soggetti facenti parte del gruppo dei sostenitori del LATINA riportava
lesioni, mentre il DEL VIVO è stato identificato con certezza dalla P.S.
4. Tanto precisato ed in riferimento alle ulteriori condizioni richieste dalla citata normativa
in materia di convalida si osserva che ricorrevano, pertanto, nella fattispecie le condizioni
tutte richieste dalla disciplina di cui all’art. 6 L. 401/89 ed ossia: a) ragioni di urgenza e
necessità del provvedimento del Questore; pericolosità concreta ed attuale del DEL VIVO,

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attribuibilità al medesimo delle condotte contestategli; riconducibilità di dette condotte alle
ipotesi previste dalla norma (art. 6, comma 1, L. 401/89).
5. La decisione impugnata, tuttavia, è sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla
durata delle prescrizioni, che è stata fissata nel termine massimo di anni otto, facendo
riferimento solo ai trascorsi del DEL VIVO in materia ritenuti di nessun effetto deterrente. Va
al riguardo va precisato che – in tema di prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 6 L. 401/89
(ossia l’obbligo di presentarsi presso il competente ufficio o comando di polizia) – allorquando

imposte ai sensi del D.L. 119/14) e le modalità di esecuzione delle stesse, occorre tener conto
dell’attività lavorativa dell’interessato, nonché dell’entità delle condotte illecite realizzate dallo
stesso.
6. Orbene nella fattispecie de qua è mancata qualsiasi valutazione del punto in esame da
parte del giudice di merito, che, peraltro, ha, tra l’altro, la facoltà di ridurre la durata della
misura, se ritenuta eccessiva vedi Cass. Sez. Unite Sent. n. 44273 del 12/11/04 (cc 27/10/04)
ric. Labbia, Rv 229110.
7. Va, pertanto, annullata l’ordinanza del Gip del Tribunale di Livorno in data 25 settembre
2014, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
8.

Nelle more del nuovo giudizio di convalida deve ritenersi sospesa l’efficacia del

provvedimento del questore limitatamente agli obblighi di presentazione.
9. Ritiene in proposito il Collegio, pur consapevole di un diverso orientamento sostenuto in
altre decisioni di questa Sezione, di doversi uniformare, condividendone le ragioni, alla
decisione delle S.U. n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712 secondo cui il provvedimento
impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l’annullamento e l’adozione del nuovo
provvedimento in sede di rinvio.
10. In caso contrario si finirebbe per negare le ragioni stesse della convalida ravvisabili
nella necessità di pervenire nel termine stabilito al controllo da parte dell’autorità giudiziaria
sui presupposti per l’emissione del provvedimento, che si pone, nel rispetto dei principi
costituzionali, come condizione imprescindibile per l’efficacia del decreto questorile.
P.Q.M.
Annulla con rinvio al Tribunale di Livorno l’ordinanza impugnata e sospende l’efficacia del
provvedimento del Questore di Livorno in data 16.9.2014 limitatamente all’obbligo di
presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Livorno.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015
Il sonsigliere estensore

DEPOCiTATA ;N CA4CELLEiR1A

Il Presidente

vengono fissate la durata delle prescrizioni (particOlarmente rigide nel caso in esame in quanto

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