Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27826 del 11/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 27826 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REPETTO FILIPPO N. IL 06/10/1983
avverso l’ordinanza n. 2/2014 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/s9tité le conclusioili del PGott

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 aprile 2014 depositata in pari data senza indicazione di orario il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì convalidava il decreto del Questore di
Forlì-Cesena del 14 aprile 2014, notificato il successivo 22 aprile maggio alle ore 12,10 con il
quale era stato applicato nei confronti di Filippo REPETTO il divieto di accesso a luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari

società di calcio SPEZIA sia in casa che in trasferta. Il REPETTO, per come si legge nel testo del
provvedimento impugnato, era risultato coinvolto unitamente ad altri sostenitori della squadra
SPEZIA, in occasione della gara CESENA-SPEZIA dell’Il aprile 2014 valida per il campionato
nazionale di calcio serie B, in un tentativo di aggressione mediante spranghe e bastoni nei
confronti di un gruppo di sostenitori del CESENA, sventato il quale grazie all’intervento della
Polizia i sostenitori dello SPEZIA tra i quali il REPETTO, si erano rivolti verso gli agenti,
lanciando al loro indirizzo sassi e bottiglie e insultandoli.
2. Propone ricorso per cassazione il REPETTO a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo articolati motivi qui di seguito esposti. Con il primo la difesa lamenta la violazione
di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il
profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per approntare le
proprie difese non essendo stato osservato da parte del G.I.P. il termine minimo di 48 ore
spettanti al REPETTO con decorrenza dalla notifica del provvedimento amministrativo, in
quanto a fronte della notifica del provvedimento del Questore avvenuta alle ore 12,10 del 22
aprile 2014, il provvedimento di convalida veniva emesso dal G.I.P. il successivo 23 aprile
senza alcuna indicazione di orario e dopo che la richiesta di convalida da parte del Pubblico
Ministero era stata depositata nei termini di legge. Con un secondo motivo la difesa censura il
provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione in ordine al disposto obbligo di
presentazione alla P.G. in difetto dei presupposti della necessità ed urgenza e della
pericolosità, nonché in ordine ai presupposti prescritti dalla norma, in quanto la motivazione
offerta dal giudice era del tutto generica e lacunosa. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta
inosservanza di legge (art. 6 comma 1) per avere il Questore emesso il provvedimento prima
di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria. Con un quarto – ed ultimo – motivo il ricorrente
lamenta difetto assoluto di motivazione ed inosservanza della legge penale per avere il G.I.P.
omesso di prendere contezza di una memoria difensiva depositata nell’interesse del ricorrente
il 24 aprile 2014 quando ormai il provvedimento di convalida era stato emesso.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con contestuale
annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al disposto obbligo di
presentazione presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria in giorni ed orari determinati.

1

predeterminati e per la durata di anni tre, in concomitanza con le partite disputate dalla

CONSIDERATO IN DIRTTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, nei termini e per le ragioni che
seguono. In riferimento alla specifica censura sollevata in ordine alla asserita violazione del
diritto di difesa trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema di
rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del
provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni

contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento
questorile in oggetto, ha ribadito, fornendo così una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l’interessato la

“facoltà

di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per la convalida del provvedimento” –

la necessità che l’ordinanza di convalida del

G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente
dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che

“se il

pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del
Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve
ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa
(parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice
competente per la convalida del provvedimento”. (v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano,
Rv. 238537; in termini analoghi Sez. 3″ 4.11.2010, n. 12663 Seravelli ed altro). Entro
quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal
Questore al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.I.P. in caso di
richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la
produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013
n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem
15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275).
1.1 Con una serie di decisioni di identico tenore è stato anche affermato il principio – che
questo Collegio condivide – secondo il quale il momento di deposito della richiesta di convalida
del Pubblico Ministero incide sulla effettività e completezza del diritto di difesa con conseguente
esigenza del rispetto del termine minimo richiesto per l’approntamento di eventuali difese e
deposito eventuale di memorie irrimediabilmente pregiudicato laddove il termine medesimo
non venga rispettato (tra le tante Sez. 3^ 6.11.2008, n. 6224 Tonni s.m,; Sez. 3^ 16.2.2011
n. 15503, Sessarego, Rv. 249857; Sez. 3^ 27.4.2012 n. 29160, Ponessa s.m.).
2. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che nella specie è pacifica l’inosservanza
del detto termine di 48 ore, posto che rispetto alla data di notificazione del provvedimento
amministrativo (avvenuta il 12 maggio alle ore 9,15), il G.I.P. ha convalidato il provvedimento
(la cui richiesta di convalida era stata presentata dal Pubblico Ministero il 13 maggio alle ore
8,45) lo stesso 13 maggio, con deposito certificato alle ore 10,30, ancor prima del trascorrere
2

agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del

del termine di 48 ore accordato (oltre che al P.M.) anche all’interessato per approntare le
proprie difese.
3.

Ora, a parte le censure sollevate con i motivi successivi nei quali si fa esplicito

riferimento alla assoluta carenza di motivazione ed altre violazioni di legge (come l’omessa
valutazione di apposita memoria difensiva), è assorbente il motivo riguardante la violazione del
diritto di difesa in quanto il provvedimento di convalida è stato emesso senza il rispetto di quel
termine minimo di 48 ore riconosciuto alla parte per articolare le proprie difese e se del caso

4. Ciò comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio con contestuale
declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 14 aprile
20141imitatamente all’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento
del Questore di Forlì-Cesena del 14 aprile 2014 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì-Cesena.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

depositare memorie a discolpa.

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