Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27825 del 11/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 27825 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZULIANI FABIO N. IL 27/04/1974
avverso l’ordinanza n. 154/2014 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
13/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/spatTe le conclusioni del PG Det(

f.‘” 21–<3:1-5 ,t: Uditi difensor Avv.; ck. 3`.›■ CIA OCA Q1/4_,, ''11Q-9' \JS R34.7 Data Udienza: 11/06/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2014 depositata in pari data, alle ore 10,30 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze convalidava il decreto del Questore di quella città del 23 aprile 2014, notificato il successivo 12 maggio alle ore 9,10 con il quale era stato applicato nei confronti di Fabio ZULIANI il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari società di calcio UDINESE sia in casa che in trasferta. Lo ZULIANI, per come si legge nel testo del provvedimento impugnato, si era reso protagonista di un episodio di razzismo nei confronti di uno degli addetti agli ingressi dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze, in occasione della gara FIORENTINA - UDINESE del disputatasi nella città toscana il 6 aprile 2014 e valevole per il campionato nazionale di serie A; in particolare lo ZULIANI nell'accedere all'impianto sportivo aveva apostrofato lo steward WADE OMAR addetto al filtraggio dei tifosi ospiti, pronunciando la seguente espressione "Non mi toccare, vaffanculo negro di merda" e proseguendo negli insulti nonostante la richiesta di spiegazioni da parte dello steward. 2. Propone ricorso per cassazione lo ZULIANI a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo articolati motivi qui di seguito esposti. Con il primo la difesa lamenta la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per approntare le proprie difese non essendo stato osservato da parte del G.I.P. il termine minimo di 48 ore spettanti allo ZULIANI con decorrenza dalla notifica del provvedimento amministrativo, in quanto a fronte della notifica del provvedimento del Questore avvenuta alle ore 9,15 del 12 maggio 2014, il provvedimento di convalida veniva emesso dal G.I.P. il successivo 13 maggio alle ore 10,30; nell'ambito del medesimo motivo, ed a riprova della illegittima compressione dei termini per una adeguata difesa, il ricorrente segnalava che era stata comunque approntava una memoria difensiva che, pur depositata, di fatto era stata del tutto trascurata dal G.I.P. il quale aveva depositato il provvedimento nella prima mattina del 13 maggio 2014. Con un secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione in ordine al disposto obbligo di presentazione alla P.G. in difetto dei presupposti della necessità ed urgenza e della pericolosità, nonché in ordine ai presupposti prescritti dalla norma, in quanto la motivazione offerta dal giudice era del tutto generica e lacunosa. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla durata e congruità della sanzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con contestuale annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al disposto obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria in giorni ed orari determinati. 1 predeterminati e per la durata di anni tre, in concomitanza con le partite disputate dalla CONSIDERATO IN DIRTTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, nei termini e per le ragioni che seguono. In riferimento alla specifica censura sollevata in ordine alla asserita violazione del diritto di difesa trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema di rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha ribadito, fornendo così una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che l'ordinanza di convalida del G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che "se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento". (v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano, Rv. 238537; in termini analoghi Sez. 3^ 4.11.2010, n. 12663 Seravelli ed altro). Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.I.P. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013 n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem 15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275). 3. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che nella specie è pacifica l'inosservanza del detto termine di 48 ore, posto che rispetto alla data di notificazione del provvedimento amministrativo (avvenuta il 12 maggio alle ore 9,15), il G.I.P ha convalidato il provvedimento (la cui richiesta di convalida era stata presentata dal Pubblico Ministero il 13 maggio alle ore 8,45) lo stesso 13 maggio, con deposito certificato alle ore 10,30, ancor prima del trascorrere del termine di 48 ore accordato (oltre che al P.M.) anche all'interessato per approntare le proprie difese. 4. Ora, a parte le censure sollevate con i motivi successivi nei quali si fa esplicito riferimento alla assoluta carenza di motivazione, è assorbente il motivo riguardante la violazione del diritto di difesa in quanto il provvedimento di convalida è stato emesso senza il rispetto di quel termine minimo di 48 ore riconosciuto alla parte per articolare le proprie difese e se del caso depositare memorie a discolpa. 2 agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del 4.1 Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con contestuale declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Firenze del 23 aprile 20141imitatamente all'obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Firenze. Così deciso in Roma 1'11 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente del Questore di Firenze del 23 aprile 2014 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda

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