Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2782 del 30/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2782 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nei confronti di:
1) DESIDERI SANDRO N. IL 07/02/1979 * C/
avverso la sentenza n. 145/2012 TRIBUNALE di RIETI, del
29/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. 6244.4.444.4
che ha concluso per ..(re
a4,„„ig
Atim pia

‘OUL

Udito, per la parte
Uditi dife

Data Udienza: 30/11/2012

”PrT

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Rieti con sentenza del 29/3/2012, all’esito di richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Desideri
Sandro, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della
strada, la pena dalle stesse concordata.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma proponeva ricorso

violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotto dall’imputato.

3. La censura è fondata.

3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto
integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631;
11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.

4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto. Poiché

l’autovettura è di proprietà dell’imputato, siccome si trae

inequivocamente dal capo d’imputazione, della stessa si può disporre confisca in
questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento
sul punto della sentenza gravata.

P.Q.M.

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.

Così deci d o in oma il 30/11/2012

Il Cons.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

(2_

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA