Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2782 del 24/11/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2782 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TT

LL

avverso l’ordinanza n. 5370/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA
tte/gentlie le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto da
TT e LL per genericità dei motivi evidenziando come, esclusa la
narrazione dei fatti di causa si chiedesse un migliore approfondimento
investigativo disponendo perizia grafica «ignorando però e non contrastando
criticamente il contesto motivazionale della sentenza».

che TT che deducevano motivi analoghi:
2.1. violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. secondo i ricorrenti i motivi non
erano generici dato che la ricostruzione dei fatti di causa non era in chiave
meramente narrativa; si ribadiva la necessità di effettuare una perizia grafica
per verificare se: a) la LL avesse richiesto un’attestazione di assegnazione
suolo, elemento a discarico trascurato nell’istruttoria di primo grado; b) il LL se avesse effettivamente commesso il reato;
2.2.violazione dell’art. 495 comma 2 cod. proc. pen. essendo stato impedito ai
ricorrenti di esperire un mezzo di prova a discarico.

3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la

inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1.. Il collegio condivide l’orientamento secondo cui in tema di impugnazioni, la
specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del
principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello,
l’esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore
rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di
quest’ultimo (Cass. sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766; Cass. sez. 5,
n. 42485 del 26/05/2014, Rv. 262183; Cass. sez. 5 n. 5619 del 24/11/2014,
dep. 2015, Rv. 262814).
Il collegio è consapevole dell’esistenza di un più rigoroso orientamento secondo
cui in tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo
stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella
libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e
di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione
l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
2

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la Lo Gatto

meramente dilatorie (Cass. sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv.
254204)
Si ritiene tuttavia di aderire all’orientamento favorevole alla salvaguardia del
diritto all’impugnazione, declinazione rilevante del diritto di difesa.
1.2. Segnatamente, si ritiene che la natura devolutiva dell’appello richiede che
l’atto di impugnazione abbia una sufficiente specificità, e sia perciò idoneo a
circoscrivere con chiarezza l’ambito del giudizio di secondo grado; tuttavia,
considerato che il giudizio di appello configura l’ultima possibilità di rivalutazione

del diritto di difesa, la valutazione dell’ammissibilità deve essere effettuata in
coerenza con le esigenze di salvaguardia del diritto all’impugnazione.
L’attributo della

“specificità” deve dunque essere valutato con riguardo

all’idoneità dell’atto di appello di circoscrivere la materia devoluta al giudice di
secondo grado, attraverso la individuazione degli ambiti di fatto e di diritto dei
quali si chiede la rivisitazione, non essendo decisivo ai fini dell’ammissibilità che
alcune questioni siano già state sottoposte al giudice di primo grado.
1.3. Nel caso di specie gli ambiti materiali del devoluto risultavano chiaramente
identificabili nella richiesta di rinnovazione dibattimentale relativa alla invocata
perizia grafica (non ammessa in primo grado e decisiva, nella prospettiva del
ricorrente per il giudizio sulla responsabilità), oltre che nella richiesta di
valorizzazione della grossolanità dei falsi, sia al fine della eventuale valutazione
di inidoneità del tentativo, sia al fine di una eventuale mitigazione della pena
attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche
1.4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio alla
Corte di appello di Milano in diversa composizione per il giudizio di secondo
grado.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in
diversa composizione per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

del merito della vicenda processuale e, quindi, integra un importante presidio

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