Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2782 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2782 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pezzani Colomba, nata a Cazzaniga (Bs) il 18.1.61
imputata art. 2 L. 638/83
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 24.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena di mesi 2 di
reclusione e 200 C di multa (convertita la pena detentiva in 2.280 e di multa) e, così
complessivamente alla pena di 2480 C di multa, in ordine al reato di cui all’art. 2 L. 638/83.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato sulla
mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) Va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.

Data Udienza: 06/12/2013

la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo al
verbale redatto dagli ispettori INPS ed ai prospetti ad esso allegati.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Pre idente

III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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