Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27810 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27810 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– DI BARTOLO FILIPPO, n. 1/08/1969 a Bollate

avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO in data 10/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto alla legge come reato;

Data Udienza: 12/05/2016

t

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10/10/2014, depositata in data 7/11/2014, la
Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale tribunale
del 25/05/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di DI BARTOLO
FILIPPO in relazione alle violazioni riferibili alle mensilità fino al novembre 2006

ne ed C 130,00 di multa, sostituendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria per una pena complessiva di C 1460,00 di multa, e concedendo il
beneficio della non menzione; i giudici di appello confermavano, nel resto, la
sentenza appellata che aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, legge
n. 638 del 1983, operate dal settembre 2005 al marzo 2007 in qualità di legale
rappresentante della Centro Edile GSG s.r.l.

2. Ha proposto ricorso DI BARTOLO FILIPPO, a mezzo del difensore cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi di ricorso, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.: a) erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 2, legge n. 67 del 2014 e all’art. 2, legge n. 638 del 183; b) erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 cod. pen. e/o erronea applicazione dell’art. 2, legge n. 638 del 1983; c) erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 2, legge n. 638 del 1983; d) omessa motivazione in
relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 2, legge n. 638/1983.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza dev’essere annullata senza rinvio per non essere i fatti previsti
dalla legge come reato.

4. Ed invero, emerge dagli atti che, in relazione alle mensilità per le quali ancora
di procede, il reato non supera la soglia annuale prevista dall’art. 3, comma sesto, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, fissata in C 10.000,00 annui; come emerge
dal prospetto inadempienze della denuncia INPS, per la mensilità dicembre 2006
l’importo non versato è pari ad C 417,00, mentre per le tre mensilità, da gennaio
a marzo 2007, l’importo complessivo non versato risultante dal prospetto è pari
ad C 1191,00.

t)5,

incluso, rideterminando la pena per i residui reati in un mese e gg. 5 di reclusio-

5. In applicazione del disposto dell’art. 9, comma primo, d. Igs. n. 8 del 2016,
non si fa luogo alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, essendo il reato estinto per prescrizione alla data del 16/01/2015.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono pre-

Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 maggio 2016

visti dalla legge come reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA