Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2781 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2781 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPA ALDO N. IL 19/04/1982
avverso la sentenza n. 6541/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 31/05/2013, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Aldo Papa – imputato dei reati
di cui agli artt. 416 cod. pen.; 3, n° 8; 4, n° 7 L. 75/1958 (come contestati in
atti) – la pena di anni due, mesi otto e gg. venti di reclusione ed C 6.000,00 di
multa.

motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3.Le censure dedotte sono del tutto generiche e comunque manifestamente
infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale
della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato
tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la non suIssistenza delle
1,1.62
,1
condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito En imputate la
congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Aldo Papa
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013

Il Componente estensore

Il P

‘dente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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