Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27805 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27805 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Battaiola Osvaldo, n. a Siracusa il 14/01/1957;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 09/10/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Fimiani, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO
1.Battaiola Osvaldo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’Appello di Catania che in data 9 gennaio 2015 ha confermato, quanto alle
mensilità da aprile del 2008 ad ottobre del 2009 la sentenza del Tribunale di
Siracusa di condanna per il reato di cui all’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983 per
omesso versamento di ritenute previdenziali, rideterminando la pena in mesi tre
e giorni quindici di reclusione ed euro 500 di multa.

Data Udienza: 19/04/2016

2. Con un primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto
all’intervenuto pagamento delle retribuzioni posto che lo stato di difficoltà
economica, desumibile dal mancato incasso di fatture per l’anno 2006
documentato alla Corte, è indizio di valenza uguale e contraria ai DM 10 citati in
sentenza.

Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla

rideterminazione della pena effettuata non ai minimi edittali e comunque senza
dar conto della ragione di una riduzione operata di soli quindici giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo è inammissibile avendo la Corte motivatamente e logicamente
argomentato in ordine alla sussistenza dell’elemento dell’intervenuto pagamento
delle retribuzioni quale presupposto necessario per la sussistenza del reato; la
sentenza ha infatti valorizzato, conformemente ai principi più volte affermati da
questa Corte, l’intervenuto rilascio dei modelli dm 10 di per sé significativi
appunto, ove non contrastati da elementi di senso contrario, del predetto
pagamento (cfr., Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909); e la
sentenza ha ritenuto, con argomentazione logicamente motivata e

non

sindacabile da questa Corte, non annoverabile come elemento di segno contrario
la mera asserita difficoltà economica rappresentata da un credito ingiuntivo
ricevuto per fatture del 2006.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico nella
pretesa eccessività della pena irrogata peraltro a fronte delle plurime mensilità il
cui versamento è stato omesso.

6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, di per sé preclusiva della possibilità
di rilevare la prescrizione intervenuta, per le mensilità da aprile a giugno del
2008, successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Né, in base allo stesso capo d’imputazione,
le omissioni risultano contenute al di sotto dell’importo di euro 10.000 annui cui
l’art. 3 comma 6 del d. Igs. n. 8 del 2016 ha condizionato la trasformazione del
reato in illecito amministrativo risultando per il 2008 un importo che, anche a
non tenere conto delle mensilità da aprile a giugno del 2008, si attesta su euro
11.042,00 e, per il 2009, un importo di euro 16.255,00.

2

3.

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016

Il Consklier estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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