Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27803 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27803 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA ROCCO, nato a Marsala il 03/01/1944

avverso la sentenza del 04/03/2014 del Tribunale di Marsala

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Diego Tranchida, che ha concluso riportandosi ai
motivi.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.3.2014, il Tribunale di Marsala, pronunciando nei
confronti di Ceppo Maria Lourdes e Coppola Rocco, imputati del reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 256 comma 2 d.lgs. 152/2006 perché, in concorso tra loro,
la prima quale legale rappresentante della Società Oleificio Ceppo Maria e
Mormorio Diego snc con sede in Marsala e avente per oggetto la pulitura delle

marca FIAT modello 691 targato TP414752, prelevavano un carico di acque di
vegetazione della lavoratura delle olive, proveniente dalle vasche dell’ Oleificio
Ceppo Maria e Mormorio Diego, e lo spandevano su un terreno sito in Marsala alla
contrada Rassallemi, in catasto al F.M. 149, p.11e 1,430 e 431 in assenza di
autorizzazione (in Marsala 15.11.2008), dichiarava Coppola Rocco responsabile
del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava
alla pena di euro 2000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali,
ed assolveva Ceppo Maria Lourdes dal reato ascrittole per non aver commesso il
fatto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Coppola Rocco,
per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
utilizzabilità dei risultati delle analisi e delle dichiarazioni degli analisti dell’ARPA in
violazione del disposto dell’art. 223 comma 1 disp. att cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 129,
529 e 531 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non dichiarava d’ufficio
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già verificatasi in pendenza del
giudizio di merito.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge per difetto dell’elemento
oggettivo del reato di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006.
Deduce che l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione d scarichi di
frantoi oleari è disciplinata dalla legge 11 novembre 1996 n. 574 e la condotta
contestata deve qualificarsi come mero illecito amministrativo ai sensi dell’art. 8
della predetta legge; aggiunge che, in ogni caso, l’imputato non può ritenersi
soggetto attivo del reato contestatogli essendo soggetto estraneo alla società
“Oleificio Ceppo Maria e Mormorio Diego” snc; deduce, infine, che, al più poteva

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olive, ed il secondo quale proprietario e conducente dell’autocarro tipo autobotte

ritenersi configurabile la violazione dell’art. 256 comma 4 d.lgs. 152/2006, in
quanto l’imputato era munito di autorizzazione per il versamento del liquido oleario
ma aveva operato su terreno non corrispondente a quello indicato nel documento
di trasporto.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorso è fondato.
Con tale motivo il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non
dichiarava d’ufficio l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi
in pendenza del giudizio di merito.
2. Va richiamato il principio di diritto, affermato dalla sentenza delle Sez U n.
12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, secondo il quale net caso in cui con il
ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del
reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita
dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso
non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non
dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento
del proposto motivo, in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è,
quindi, ammissibile, perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea
applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera
sul punto della sentenza concernente la punibilità. L’impugnazione mira ad
emendare tale errore. L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la
rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio
adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di
condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere
fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto
processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato
sostanziale”.
3.

Nella specie, la contravvenzione contestata, consumatasi in data

15.11.2008, si è estinta per prescrizione, prima della emissione della sentenza di
secondo grado, in data 9.1.2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157,
159, 160 e 161 cod. pen., considerato anche il periodo di sospensione di un mese
e venticinque giorni del processo.

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1. Va rilevato, in via preliminare ed assorbente, che il secondo motivo di

4. In accoglimento del proposto motivo di ricorso, pertanto, non emergendo
dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6,n.48461 del
28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto

Così deciso il 13/04/2016

per prescrizione.

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