Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27802 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27802 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MAIO SILVIO nato a Benevento il 15/02/1983
VARRICCHIO ANGELO nato a Benevento il 09/02/1949

avverso la sentenza del 07/02/2014 del Tribunale di Benevento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non sussiste;
udito per gli imputati l’avv. Angelo Leone, anche in sostituzione dell’avv.
Bruno Camilleri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.2.2014 il Tribunale di Benevento, pronunciando nei
confronti di Varricchio Angelo e Maio Silvio, imputati del reato previsto dall’art.
192 d.lgs. 152/2006 e dagli artt 110 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006
perché il primo quale legale rappresentante della CO.IM.E.V. srl, impresa
esecutrice dei lavori, ed il secondo quale proprietario del fondo, in concorso tra

da lavori di scavo sul terreno di proprietà di Maio Silvio, in assenza delle prescritte
autorizzazioni (in Apollosa il 1.2.2010), li dichiarava responsabili del reato loro
ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li condannava ciascuno
alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Varricchio
Angelo e Maio Silvio, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto il Giudice di merito offriva a supporto della declaratoria di responsabilità
una motivazione apparente ed avulsa dalle risultanze processuali.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione e
censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il deposito di terre e rocce da
scavo quale condotta integrante il reato contestato, mentre, nella specie, doveva
applicarsi la previsione di cui all’art. 185, comma 1 lett. cibis del d.lgs. 152/2006
che sottrae alla normativa sui rifiuti le terre e rocce da scavo sulla base di tre
presupposti (localizzazione, caratteristiche chimico-fisiche ed utilizzo);
aggiungono, i ricorrenti, che le risultanze dell’istruttoria svolta avevano
comprovato l’esistenza dei presupposti di applicabilità della predetta disposizione
normativa; rimarcano, infine, che la presenza dell’autorizzazione di cui all’art. 212
d.lgs. 152/2006 ostava alla configurabilità del reato contestato.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione nella
parte in cui la sentenza disponeva la confisca dell’autocarro della CO.IM.E.V. srl,
in quanto tale misura, di carattere preminentemente afflittivo proprio della
sanzione penale, non può applicarsi nei confronti di soggetto diverso dall’autore
del reato.
Concludono per l’accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge.

2

loro, depositavano rifiuti speciali non pericolosi (terra e rocce di scavo) provenienti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato,
consumatosi in data 1.2.2010, si è estinto per prescrizione in data 1.2.2015, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. peri.
Per procedere all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro,
deve considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa
Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche

instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da
inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno
2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione,
allora, deve darsi atto che il secondo motivo di ricorso non risulta manifestamente
infondato.
Osserva il Collegio che la disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra
quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in
tema di rifiuti, cosicché, come più volte affermato da questa Corte, l’onere della
prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve
essere assolto da colui che la richiede (Sez. 3, n. 6107 del 17/1/2014, Minghini,
Rv. 258860 in tema di impianti mobili adibiti alla sola attività di riduzione
volumetrica e separazione delle frazioni estranee; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012,
Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata;
Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 in tema di sottoprodotti;
Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del
17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647 del 15/06/2004,
Dell’Angelo, non massimata, in tema di deposito temporaneo e, con riferimento
alle terre e rocce da scavo, Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone Rv. 244784;
Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241087; Sez. 3, n. 9794 del
29/11/2006, dep.08/03/2007, Rv.235951, non massimata sul punto;
Sez.3,n.16078 del 10/03/2015, Rv.263336).
Nel caso di specie, pur essendo succinta la motivazione della sentenza
impugnata in merito al carattere di rifiuti non speciali delle rocce e del terreno da
scavo, nessun elemento è stato fornito in tal senso dai ricorrenti.
La non manifesta infondatezza della doglianza dei ricorrenti conduce, quindi,
essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non
emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano
giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6,n.48461

3

d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a

del 28/11/2013,Rv.258169;, Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla
dichiarazione ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato
contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata ed eliminazione della disposta confisca.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Così deciso il 13/04/2016

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