Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2780 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2780 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso propos da:
Fu-14 (Esco)
COSENTINO
N. IL 24/12/1977

N; num

avverso la sentenza n. 967/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1

OSSERVA
1) Con sentenza del 24.1.2013 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emessa il 25.11.2009,
con la quale Cosentino Francesco era stato condannato per i reati di cui all’art.44
lett.b) DPR 380/01 (capo a) e 64, 65, 71, 93 e 95 bPR 380/2001 (capo b), riconosceva
all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in mesi 2 di
arresto ed euro 10.500,00 di ammenda (pena sospesa e non menzione).
Ricorre per cassazione Cosentino Francesco, denunciando la inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale emesso sentenza di
non doversi procedere per intervenuta oblazione o per intervenuta prescrizione.
Denuncia, altresì, la inosservanza di norme processuali, non essendo stato notificato
all’imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ed infine la
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Con motivi nuovi ex art.585 co.4 c.p.p. si deduce la inosservanza di norme processuali,
non essendo stato l’estratto contumaciale della sentenza di appello notificato nel
domicilio eletto, ma presso il difensore ex art.161 c.p.p (peraltro non erronea
indicazione del nome dell’imputato); eccepisce inoltre l’intervenuta prescrizione, non
risultando che sia stata disposta alcuna sospensione del procedimento.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto all’eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, la
Corte territoriale ha già correttamente rilevato che l’atto venne spedito nel domicilio
eletto, ma che non essendo possibile procedere alla notifica in detto luogo si provvide
al deposito, con spedizione di raccomandata; e che la notifica si perfezionò “per
compiuta giacenza”.
Con il ricorso si assume che la notifica nel domicilio eletto è, invece, avvenuta con
consegna ad un fantomatico incaricato, senza annotazione delle generalità.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è causa di nullità la difficoltà
di lettura della relazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona
che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica,
che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il
destinatario della stessa (cfr. Cass.pen. sez.F 29453 dell’8.8.2006) oppure quando di
detta persona sia indicata la natura del rapporto con il destinatario dell’atto (cfr.
Cass.pen. sez. 3 n.7606 del 9.6.1997).
2.2) In ordine all’eccezione di nullità della notifica dell’estratto contumaciale, va
rilevato che l’imputato ha, comunque, proposto, personalmente, ricorso per cassazione,
avvalendosi della facoltà al cui esercizio l’atto era preordinato e consumando, quindi,
il diritto all’impugnazione.
Ed è pacifico che l’invalidità o anche l’omesso avviso di deposito della sentenza non
inficia la validità del giudizio, allorchè l’impugnazione sia stata ritualmente proposta e
risulti pertanto dimostrata l’avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte
dell’appellante ed il raggiungimento pertanto delle finalità cui l’atto omesso era
preordinato. In presenza di dette condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova

44,

applicazione l’art.183 lett.b) c.p.p. (cfr. Cass. pen. sez. 5 n.2485 del 5.11.1998; conf.
Cass.pen.sez. 6 n.1258 del 3.11.2003; Cass.pen. sez. 2 n.46276 del 16.11.2011).
2.3) In ordine alla sanatorio, a parte la genericità del motivo, ha già rilevato la Corte
territoriale, ineccepibilmente, che l’imputato non aveva prodotto alcun atto di
sanatorio, ma soltanto una mero richiesta.
2.4) Infine quanto all’eccepita prescrizione, essa non era certamente maturata al
momento della emissione della sentenza di appello, dovendosi tener conto,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, del periodo di sospensione pari a mesi
5 e giorni 18 (rinvio dell’udienza su richiesta della difesa per documentare l’esito della
pratica di concessione in sanatorio- cfr. pag. 1 sent. Trib.).
In relazione all’epoca di realizzazione della costruzione il ricorrente non ha fornito
alcuna prova al riguardo e riconosce comunque che il manufatto, al momento,
dell’accertamento, si trovava allo stato rustico (cfr. terzo motivo di ricorso).
Ed è pacifico che in materia edilizia la cessazione della permanenza e quindi la
consumazione del reato si abbia solo con il completamento dell’opera comprese le
rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell’art.31 L.47 del
1985 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è
applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013
del 3.6.2003; sez. 3 n.8172 del 27.1.2010; Cass.sez.un. n.17178 del 24.10.2002).
Più di recente, dopo il richiamo dell’orientamento di questa Corte sul concetto di
ultimazione dell’immobile abusivo, si è specificato che deve trattarsi di “…un edificio
concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come
si ricava dal disposto dell’art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il termine per la presentazione
allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. (Sez. 3″ n.
8172, 2 marzo 2010).
In ogni caso, in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale
causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali
desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli
atti” (Cass.pen.sez.3 n.19082 del 24.3.2009).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di rilevare d’ufficio o dedurre cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
-111
– 41,,f7
1k
Così deciso in Roma il 6.12.2013
EJA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA