Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 278 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 278 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 12/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ARAFET ABDELHAMID n. 23/3/1984
avverso l’ordinanza n. 348/2013 del 28/6/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI GENOVA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Arafer Abdelhamid con atto a firma del difensore propone ricorso avverso
l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova del 28 giugno 2013 che
accoglieva l’appello del pubblico ministero avverso la ordinanza del giudice per le
indagini preliminari che disponeva la perdita di efficacia della misura della
custodia in carcere applicata al ricorrente ai sensi dell’articolo 294 comma 10
cod. pen.. Il Tribunale aveva ritenuto erronea l’interpretazione data dal gip
dell’art. 294 comma 10 cod. proc. pen. secondo cui, ai fini del calcolo del
termine di cinque giorni per procedere all’interrogatorio, si deve computare il
dies a quo, così ritenendo inutilmente decorso il termine nel caso di specie in

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quanto la misura era stata applicata il 25 maggio 2013 e l’interrogatorio
effettuato il successivo 30 maggio.
Il ricorrente innanzitutto reitera con il primo motivo l’eccezione di
inammissibilità dell’appello del pubblico ministero in quanto depositato presso la

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segreteria e solo successivamente inoltrato per posta alla cancelleria del
Tribunale del Riesame. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in
quanto la corretta interpretazione dell’art. 294 comma cod. proc. pen. è nel
senso della non computabilità del giorno iniziale, in deroga alla disciplina
generale di cui all’articolo 172 comma quarto codice procedura penale.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto pone una questione
in sè irrilevante, il formale deposito presso la segreteria del pubblico ministero

se l’impugnazione sia pervenuta presso la cancelleria del Tribunale del Riesame
nel termine di legge, questione non posta nel caso di specie.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto in contrasto
con la giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità secondo la quale, nel
caso in questione, si applica la disciplina ordinaria di cui all’articolo 172 comma
40 cod. proc. pen. essendosi in presenza di una disciplina della attività del
giudice e non dei termini di custodia (vedi per tutte:”/n tema di misure caute/ari
personali, nel computo del termine di cinque giorni per l’espletamento del
cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata
l’esecuzione della custodia.

(Sez. 5, n. 15225 del 17/12/2010 – dep.

14/04/2011, Origlia, Rv. 249957)”). Valutate le ragioni della inammissibilità la
sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.
Esec. Cod. pen.
Roma così deciso il 12 novembre 2013
Il C nsiglie e estensore

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sidente

dell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. , laddove la questione rilevante è

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