Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27797 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27797 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
I.Girgenti Gaetano, nato a Napoli il 03/1171953;
2.Haka Arben (alias Haka Klodian), nato in Albania il 19/01/1976;

avverso la sentenza del 09/04/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Domenico Lombardo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 09/01/2014 il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva, per quanto qui rileva,
dichiarato i sigg.ri Girgenti Gaetano e Haka Arben colpevoli del reato di
associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti di cui

Data Udienza: 30/03/2016

all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 46) e dei reati fine (rubricati ai capi 43,
44 e 45) di acquisto e detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanza
stupefacente del tipo eroina (in molti casi anche per notevoli quantitativi), di cui
all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Macedonia, Bulgaria e
altre località italiane dall’ottobre 2010 al luglio 2011 e, riuniti gli stessi sotto il
vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto associativo, aveva
condannato l’Haka alla pena principale, già ridotta per il rito, di dieci anni e otto
mesi di reclusione e il Girgenti a quella di otto anni e otto mesi di reclusione,

2.A seguito di gravame degli imputati (con successiva rinuncia ai motivi
inerenti la loro responsabilità), la Corte di appello di Bari, con sentenza del
09/04/2015, ha rideterminato la pena loro inflitta in primo grado diminuendola
nella misura di otto anni e otto mesi di reclusione nei confronti dell’Haka Arben e
di sei anni e quattro mesi di reclusione nei confronti del Girgenti.

3.Propongono personalmente ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

4.Haka Klodian articola un solo motivo con il quale eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione in ordine alla
mancanza di cause di non punibilità di cui all’art. 129, cod. proc. pen..

5.Girgenti Gaetano propone un solo, articolato motivo con il quale eccepisce,
ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt.
129, cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di mancanza o manifesta
illogicità della motivazione circa il riconoscimento della sua responsabilità in
ordine al reato associativo e ai reati-fine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.1 ricorsi sono inammissibili.

7.La rinuncia parziale ai motivi d’appello comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione (art. 589, 591, comma 1, lett. b) limitatamente ai capi
oggetto di rinuncia e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata
limitatamente ai capi suddetti, per cui la Corte di appello non ha l’onere di
motivare in ordine ad essi ed è conseguentemente inammissibile il ricorso per
cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello
rinunciati, né in sede di legittimità possono essere rilevate d’ufficio le questioni
relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448;
2

oltre pene accessorie.

Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo, Rv. 249269; Sez. 2, n. 46053 del
21711/2012, Lombardi, Rv. 255069).
7.1.Nel caso di specie, peraltro: a) la Corte di appello ha sinteticamente
illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non poter assolvere gli imputati (anche
al fine di giustificare la diversa graduazione delle condanne); b) il ricorso di Haka
Arben si caratterizza per la sua estrema genericità; c) il ricorso del Girgenti
costituisce una sostanziale riedizione dei motivi di appello in ordine alla sua
responsabilità ai quali aveva rinunciato ed è pertanto inevitabilmente, quanto

7.2.Le riduzioni per il rito sono state correttamente effettuate per l’intero
terzo sulle pene come complessivamente rideterminate dalla Corte di appello (e
ciò a prescindere dal fatto che i ricorsi non hanno ad oggetto la quantificazione
della pena finale, tema solo introdotto dal difensore in sede di discussione orale
all’odierna udienza).
7.3.Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
7.4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 30/03/2016.

inammissibilmente, articolato mediante ampi e continui richiami a dati di fatto.

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