Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27795 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27795 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
I.Salemme Strato, nato a Napoli il 04/07/1981,
2.Terracciano Vincenzina, nata a Asiago il 20/03/1988,

avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per la sola Vincenzina Terracciano, l’avv. Dario Gucci che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Strato Salemme e Vincenzina Terracciano ricorrono per
l’annullamento della sentenza del 19/12/2014 della Corte di appello di Napoli che
ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione e 15.000,00 euro
di multa loro inflitta, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza

Data Udienza: 30/03/2016

preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt.
110, cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in
Castevolturno il 30/08/2013.

2.Strato Salemme eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., con il primo motivo, la violazione degli artt. 110, 112, comma 1, nn. 4) e
5), cod. pen., e 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974 (sic!), con il secondo motivo
la violazione dell’art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla

3.Vincenzina Terracciano eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., con il primo motivo, la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309
del 1990 e correlato vizio di motivazione, con il secondo motivo la violazione
dell’art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, con il terzo motivo la
violazione degli artt. 133 e 163, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

5.11 ricorso del Salemme è inammissibile perché generico e totalmente
infondato.
5.1.11 primo motivo è addirittura del tutto eccentrico rispetto alle accuse che
sono state mosse al ricorrente. In ogni caso, anche a voler ipotizzare un mero
errore materiale nella indicazione delle norme incriminatrici violate, i pochi
argomenti spesi a sostegno dell’eccezione solo assolutamente generici sì da
poter essere effettivamente utilizzati in qualunque contesto, a prescindere dal
contenuto della motivazione della sentenza di condanna.
5.2.11 secondo motivo replica lo stesso difetto del primo, tanto è vero che
l’imputato lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche sul presupposto (non vero) della propria ammissione degli addebiti.
Circostanza che / non solo non ha alcun riscontro nemmeno nella sentenza di
primo grado/ ma che è positivamente smentito proprio dall’atto di appello con cui
l’imputato aveva eccepito di non aver commesso il fatto ascritto, a titolo
concorsuale, alla Terracciano.

6.11 primo motivo di ricorso della Terracciano è totalmente infondato.
2

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6.1.E’ sufficiente a tal fine evidenziare che l’oggetto della condotta di
detenzione era costituito da sostanze stupefacenti di specie diversa (gr. 13,199
di marijuana e gr. 62,080 di hashish) dalle quali erano complessivamente
ricavabili oltre 300 dosi medie giornaliere. L’eterogeneità delle sostanze oggetto
di potenziale immissione sul mercato costituisce indice di maggiore diffusività (e
pericolosità) della condotta collocandosi agli antipodi con il concetto di “minima
offensività” che caratterizza il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990. Tale maggiore capacità di diffondere nel mercato sostanze stupefacenti

strumenti atti al confezionamento delle dosi, persino lampade alogene
notoriamente utilizzate per la coltivazione della marijuana, appunti contenenti
nomi e cifre) che rendono incensurabile la motivazione dei Giudici di merito. A
tutto ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento di conferma della notevole
capacità di diffusione nel mercato, il dato ponderale che si traduce in un numero
elevato di dosi smerciabili.
6.2.Anche il secondo motivo di ricorso è totalmente infondato, avendo i
Giudici di merito escluso, con motivazione congrua e insindacabile in questa
sede, di poter ulteriormente attenuare la pena (peraltro prossima ai minimi
edittali) in considerazione del fatto che la condotta è stata posta in essere in
costanza di misura cautelare (arresti domiciliari) applicata al Salemme (con il
necessario e volontario apporto dell’imputata finalizzata proprio a eludere gli
effetti della misura).
6.3.E’ altresì totalmente infondato l’ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte
di appello (e il G.u.p. prima ancora), sia pur con motivazione sintetica, ritenuto
di formulare un giudizio prognostico negativo in base a tutte le circostanze del
fatto e alle modalità con cui il reato è stato consumato (e dunque anche alle
condotte antecedenti), ritenute espressive, in base a considerazioni insindacabili
in questa sede perché non manifestamente illogiche, di una professionalità nel
delitto (e dunque di una capacità a delinquere) che non lascia spazio ad atti di
fiducia nei confronti dell’imputata che si è consapevolmente prestata a
consentire al suo complice di poter proseguire la propria attività illecita in
costanza di misura cautelare.

7.Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1500,00.

3

trova nel fatto concreto diverse (incontestate) conferme (la presenza di

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 30/03/2016.

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