Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27790 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27790 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sassi Rodolfo Ermenegildo, nato a Montebuono il 12/8/1951
avverso la sentenza del 27/5/2014 del Tribunale di Rieti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza dei 27 maggio 2014 il Tribunale di Rieti ha condannato
Rodolfo Ermenegildo Sassi alla pena di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di
cui all’art. 29 quattordecies d.lgs. 152/2006 (per avere, quale procuratore dello
stabilimento della INALCA S.p.a., omesso di far rispettare il valore limite di
emissioni sonore in tempo di notte previsto dall’art. 2 d.P.C.M. 4/11/1997, in
area classificata nella classe IV della zonizzazione acustica del Comune di
Cittaducale, provocando una emissione di rumori pari a 51,5 dB a fronte dei
limiti dì emissione previsti, pari a 50 dB).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo
difensore, affidato a due motivi.

Data Udienza: 23/03/2016

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, per l’omessa
considerazione nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Cittaducale del
disposto dell’art. 4 I. 447/95, violato da tale piano, per la mancanza di adeguate
zone cuscinetto tra le diverse aree di classe, determinante un indebito e non
consentito salto di classe, con la conseguenza che detto piano di zonizzazione
acustica non poteva essere ritenuto cogente per l’impresa e che quindi il fatto
non poteva costituire reato.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una

sia dal difensore e non espletato dal Tribunale nonostante la presenza
dell’imputato in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata
violazione di legge penale, per l’errata affermazione della violazione dei limiti di
emissione, cui il Tribunale sarebbe pervenuto omettendo di considerare le
violazioni delle disposizioni della I. 447/95 esistenti nel piano di zonizzazione
acustica del Comune di Cittaducale, quanto alla estensione delle zone cuscinetto,
con la conseguente non vincolatività di tale piano, deve rilevarsi come tale
censura investa, in realtà, la ricostruzione, in punto di fatto, della collocazione
dello stabilimento dell’impresa di cui il ricorrente è procuratore, la sua inclusione
in una determinata area e la comprensione dì questa in una zona acustica:
dunque accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito, che non sono
sindacabili nel giudizio di legittimità, se non in presenza di vizi della motivazione,
nella specie non dedotti.
Il Tribunale è pervenuto ad affermare la responsabilità dell’imputato sulla
base dei rilevamenti fonometricì effettuati dall’A.R.P.A. Lazio e sul presupposto
della inclusione dello stabilimento della S.p.a. I.N.A.L.C.A. (di cui l’imputato è
procuratore) in area compresa nella classe IV della zonizzazione acustica del
Comune di Cittaducale, approvata con deliberazione del 28 maggio 2009 del
Consiglio comunale. La inclusione di tale stabilimento all’interno di area
compresa in detta classe del piano di zonizzazione acustica comunale, con il
connesso obbligo di osservanza dei limiti di emissioni sonore previste per tale
area, attiene alla ricostruzione della vicenda sul piano fattuale, e cioè, in
particolare, alla collocazione dello stabilimento da cui provenivano le emissioni
sonore in una determinata area, accertamento che, dunque, non è censurabile
nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato, con la
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prova decisiva e cioè dell’esame dell’imputato, richiesto sia dal Pubblico Ministero

conseguente inammissibilità del relativo motivo, contenente doglianze non
consentite nel giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata
assunzione di una prova decisiva, è infondato, sia perché non sono state indicate
le ragioni della decisìvità della prova della cui mancata assunzione il ricorrente si
duole, consistente, nella specie, nell’esame dell’imputato, giacché può ritenersi
“decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, lett. d) cod. proc. pen., la prova

da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa
pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza
intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio,
Rv. 259323); sia, perché, in ogni caso, la mancata assunzione dell’esame
dell’imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine
generale a regime intermedio, che è sanata se non eccepita immediatamente
dopo l’acquisizione delle prove a carico, nel momento in cui l’esame deve essere
eseguito (Sez. 3, n. 48746 del 14/11/2013, Geloso, Rv. 258001): poiché, nella
specie, secondo quanto risulta dal verbale d’udienza allegato al ricorso, all’esito
dell’istruttoria dibattimentale ed all’atto della formulazione delle conclusioni il
ricorrente non ha sollevato rilievi di sorta in ordine alla nullità conseguente
all’omessa assunzione del suo esame, la relativa nullità si è sanata, con la
conseguente infondatezza del motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente ha
lamentato la mancata assunzione di tale prova.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/3/2016

che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale

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