Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2779 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2779 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
1) DIACONU ION N. IL 04/08/1968 * C/
avverso la sentenza n. 8/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. COI.4.‹.4.4,..< Prelri"-4 che concluso per .."`e..4 44. 0 t1-42,1-4-A---*" giA0e. 1.14-01%") C414—" Ce,01-^4 Cfwfrkt Udito, per la Uditi se .rAvv. ile, l'Avv Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Treviso con sentenza del 3/2/2012, condannò Diaconu Ion, imputato del reato di ci all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod. della str., alla pena stimata di giustizia, siccome sostituita in giornate di lavoro di pubblica utilità (comma 9bis del predetto art. 186), applicando, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, denunziando, con l'unico motivo esposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all'omessa confisca dell'autovettura di proprietà dell'imputato (allega annotazione della P.G.), siccome previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. della str., già all'epoca vigente. L'intervenuta sostituzione della pena, peraltro, non interferiva con la doverosa statuizione omessa, stante che, siccome dispone la disciplina normativa, solo ad esecuzione avvenuta e verificato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, il giudice potrà emettere provvedimento di revoca della confisca. 3. L'impugnazione è fondata, avendo il giudice omesso di far luogo alla confisca dell'autovettura con la quale il reato venne commesso, obbligatoria per legge. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120, veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto mezzo sia di proprietà dell'imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del 25/11/2010). La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa estendersi. Non interferisce con la doverosità della confisca la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Difatti, dispone il comma 9bis dell'art. 186, cod. della str. che « In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il di anni uno. •1I giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.>>
3.1. Poiché l’autovettura è di proprietà dell’imputato, siccome si trae dallo
specifico riferimento di cui in ricorso, della stessa si può disporre confisca in
questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento
sul punto della sentenza gravata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.

Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
INT Sezione Penale

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