Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2779 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2779 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAVARO MARCO N. IL 17/04/1971
FAVARO ANDREA N. IL 05/02/1975
avverso l’ordinanza n. 500108/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
15/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
2A)-k
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Torino sezione per il riesame confermava il sequestro

preventivo per equivalente di beni mobili, immobili denaro titoli e valori fino alla
concorrenza di euro 296.519,81 a carico di Marco Favaro e di euro 144.876,72 a
carico di Andrea Favaro per i reati di truffa e falso ai danni dell’Unione europea.

2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore

2.1.

violazione dei legge; assenza del fumus commissi delicti. Si deduceva

che non era stato considerato il c.d. mod. 7 ovvero il documento attestante la
motivazione e demonticazione del bestiame da parte del Morina in Bardonecchia.
Si deduceva la illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del Vottero Reis
malgrado le stesse fossero smentite da quelle rese dal Bongiovanni e
nonostante la assenza di riscontri alle dichiarazioni di chi avrebbe dovuto fin
dall’inizio essere sentito come coindagato del medesimo reato.
Si deduceva la carenza di elementi a sostegno dell’elemento psicologico in
quanto difetterebbe qualsiasi indice di conoscenza che i terreni dichiarati dagli
indagati potessero essere contemporaneamente condotti da altri;
2.2. Violazione di legge. Si deduceva che mancava la esatta determinazione del
profitto. Si deduceva che non erano state individuate le particelle non
ammissibili e di conseguenza l’esatto ammontare del premio illegittimamente
conseguito. Il premio oggetto delle particelle non contestate non può infatti
essere considerato indebito. Si rimarcava che il sistema informatico deputato
alla gestione delle domande di contribuzione non aveva rilevato sospette o
anomale duplicazioni di richieste in ordine ai medesimi terreni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce insussistenza del fumus commissi
delicti necessario per legittimare il sequestro preventivo, piuttosto che indicare
una specifica violazione di legge propone una critica alle valutazioni proposte
con la motivazione miranti a sostenere una lettura alternativa degli elementi
raccolti, ovvero una diversa valutazione di merito.
Invero per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso
per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e
probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della
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dell’indagato che deduceva:

motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con
una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con
pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass. sez.U, n.25932 del 29/05/2008,
Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a
Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv.
252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129).
In particolare veniva denunciato il travisamento della prova derivante dalla
mancata considerazione dei contenuti del modello 7 riferito al Morina,
evidentemente sottoponendo alla Corte di cassazione un profilo estraneo alla
violazione di legge (peraltro senza allegazione del modello 7 al ricorso).
1.2. Anche il motivo di ricorso che denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni
del Vottero Reis è inammissibile. Nella prospettiva del ricorrente il dichiarante
avrebbe dovuto essere sentito sin dall’inizio come indagato di reato connesso.
Quanto all’inquadramento del dichiarante come indagato\imputato di reato
connesso la Corte di legittimità si è più volte pronunciata nel senso, condiviso
dal collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall’inizio avrebbe
dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili “erga omnes” e
la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio
formale (esistenza di “notizia criminis”, iscrizione nel registro degli indagati) ma
secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al
soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni
sono state rese (Cass. sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009 )
Rv. 243417, Sez. Sez. 6, 20 maggio 1998, dep. 15 giugno 1998, n. 7181; Sez.
4, 10 dicembre 2004, dep. 6 febbraio 2004, n. 4867).
Tale approdo interpretativo valorizza la eventuale emersione di elementi
indiziari a carico del dichiarante capaci di modificare lo statuto della prova
dichiarativa ad esso riferibile. La Corte di cassazione nella sua composizione più
autorevole ha chiarito che «quanto al tipo e alla consistenza degli elementi
apprezzabili dal giudice al fine di verificare l’effettivo status del dichiarante,
devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima
dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità procedente (In tal senso,
oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. V, 15 maggio
2009, n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea;
Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta; Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02,
La Placa) […]L’originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può
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automaticamente farsi derivare dal solo fatto che í dichiaranti risultino essere
stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo
alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali
vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali
da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando
necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti
coinvolti o di taluni di essi (così Cass., Sez. I: 27 febbraio 2002, n. 8099, Pascali;
25 gennaio 2008, n. 4060, Sommer ed altri)».

statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante diventa centrale la
valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del
coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara.
Nel caso di specie il ricorrente asseriva la totale inutilizzabilità delle dichiarazioni
del Vottero Reis senza indicare i passaggi della testimonianza che conterrebbero
dichiarazioni autoindizianti, e senza fare alcun riferimento agli eventuali
elementi di prova, presenti in atti, che avrebbe dovuto indurre la modifica dello
statuto processuale del dichiarante prima della audizione censurata.
Sotto diverso ed ulteriore profilo si rileva, peraltro, che le dichiarazioni delle
quali si contesta la utilizzabilità non sono decisive e che il quadro indiziario
rappresentato nella motivazione del Tribunale resta indicativo del

fumus

richiesto per la legittimazione del sequestro contestato, anche senza il supporto
di tale elemento di prova.
Il motivo in questione deve pertanto essere ritenuto inammissibile.
1.3. Anche il secondo motivo di ricorso che invoca il riconoscimento della
violazione di legge in relazione alla carente identificazione del profitto deve
ritenersi inammissibile.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, valorizzando l’applicazione dei
principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità anche nell’area delle misure
cautelarí reali, ha affermato che anche nel sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente è necessaria da parte del giudice una valutazione
relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto, così come
avviene per la confisca, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare
possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente
il profitto o il prezzo del reato (Sez. 5A, 9 ottobre 2009, n. 2110, Sortino; Sez.
3A, 7 ottobre 2010, n. 41731, Giordano; Sez. 5A, 21 gennaio 2010, n. 8152,
Magnano; Sez. 6A, 23 novembre 2010, n. 45504, Marini). Il controllo della
corrispondenza tra il profitto ed il valore quando la misura ablatoria ha una
matrice cautelare e viene applicata nel corso delle indagini non può tuttavia che
essere effettuato valutando dati disponibili al momento della applicazione della
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In assenza di indici formali, come l’iscrizione, cui ancorare la definizione dello

cautela. La valutazione di corrispondenza tra il valore da vincolare ed il profitto
non può evidentemente fondarsi su un compendio probatorio stabile, non
essendosi ancora aperta la fase processuale. Cionondimeno la valutazione della
corrispondenza tra valore da vincolare e profitto deve essere effettuata anche nel
provvedimento cautelare in coerenza con gli elementi di prova disponibili (Cass.
sez. 2, n. 2488 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 261853).
Nel caso di specie, in linea con tale impostazione, i giudici del riesame hanno
effettuato il controllo tra valore e profitto, come emergente dagli elementi

di chiarificazione dei criteri utilizzati.
Il Tribunale pur evidenziando la difficoltà di

identificazione del profitto in

considerazione del fatto che erano stati individuati due diversi metodi di calcolo
ha ritenuto di condividere l’impostazione del pubblico ministero evidenziando
come lo scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammessa a premio
emersa era di entità tale da imporre la restituzione dell’intero importo erogato.
Le doglianze della difesa circa l’asserita diversità dell’importo erogato dall’Agea
e premio conseguito non trova conforto nella impostazione accusatoria fatta
propria dal Tribunale.
Il rilevato margine di incertezza sulla precisa identificazione del profitto non
inficia la legittimità del sequestro. Il sequestro preventivo per equivalente resta
inquadrato nell’area delle cautele reali ed è finalizzata ad assicurare che i beni
non siano sottratti alla confisca, ovvero al provvedimento di ablazione definitivo
eventualmente conseguente al giudizio di merito. La natura cautelare del
provvedimento di sequestro implica che il profitto sia quantificato “allo stato
degli atti”; nel caso di specie le modalità di calcolo indicate dal pubblico
ministero sono state ritenute legittime dal Tribunale del riesame, con
valutazione che non si presta a censure in quanto i criteri di calcolo utilizzati non
si presentano arbitrari, pur essendo sottoponibili a correzioni nel corso della
progressione processuale.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

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presenti in atti, adempiendo all’onere imposto dalla Corte di legittimità in punto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2015

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