Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27788 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27788 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENTURIONE FLAVIO N. IL 14/05/1985
avverso la sentenza n. 2401/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha c • cluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Centurione Flavio propone ricorso per cassazione contro la

sentenza della corte d’appello di Ancona che ha confermato
integralmente la sentenza del tribunale di Pesaro di condanna, all’esito di

reclusione ed euro 140 di multa.
2.

I motivi di ricorso sono i seguenti:
a. carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’elemento psicologico del reato di cui al capo A (furto).
Secondo il ricorrente non vi era alcuna intenzione di trarre
profitto od altra utilità dal gesto che andava compiendo,
anche in considerazione dell’esiguità del valore del bene
sottratto.
b. Carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
ritenuta esistenza delle circostanze aggravanti del reato sub
A.
c. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Relativamente alla attribuibilità dei fatti di cui al
capo B (tentata truffa) al Centurione. In particolare si
contesta la certezza dell’identificazione fotografica perché la
parte offesa ha potuto vedere l’autore dei fatti solo per pochi
Istanti, in una zona poco luminosa. Si ricorda, poi, che il teste
è caduto in contraddizione circa la posizione dell’imputato
all’interno dell’auto.
d. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in
riferimento alla natura degli atti non integranti la fattispecie di
cui all’articolo 640, comma due, numero due, cod. pen..
Secondo la difesa i fatti attribuiti all’imputato non sarebbero
qualificabili come atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto di tentata truffa aggravata.
e. Erronea applicazione della legge laddove il giudice di appello
ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’articolo 640,
comma due, n. 2, cod. pen.. In particolare si contesta la

1

giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di

sussistenza di prova certa della attribuibilità dei fatti al
Centurione e della effettiva induzione in errore. Sostiene poi la
difesa che l’aggravante in esame non sia applicabile al
tentativo.
f.

Erronea applicazione della legge laddove il giudice d’appello
ha ritenuto sussistente il reato di sostituzione di persona o
eventualmente non assorbito dalla condotta contestata al

g. Erronea applicazione della legge penale relativamente
all’applicazione

della

recidiva

reiterata

specifica

e

infraquinquennale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per quarto riguarda i motivi da 1 a 3, il ricorrente denuncia
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
si tratta di motivi inammissibili, in quanto manifestamente infondati,
per la parte in cui si contesta l’esistenza di un apparato giustificativo
della decisione, che Invece esiste; non consentiti per la parte in cui si
pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di
trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito,
chiedendo alla corte di legittimità un giudizio di fatto che non le
compete. Esula, infatti, dai poteir della corte di cassazione quello di
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono,
appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. Sez. U, n. 22242 del
27/01/2011, Scibè).
2. Per quarto riguarda i motivi da 4 a 6, gli stessi devono ritenersi in
parte inammissibili, atteso che, pur denunciando formalmente
violazione di legge, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione
delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai

2

capo C (sostituzione di persona).

Giudici di appello, oltre che censure in punto di fatto della sentenza
impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi
di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la
decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
3. è infondato, invece, il motivo n. 6, nella parte in cui eccepisce la
riaffermato, in proposito, il principio secondo cui il reato di
sostituzione di persona può concorrere formalmente, per la diversità
dei beni giuridici, con il reato di truffa, tutelando l’uno la fede
pubblica ed il secondo il patrimonio (Sez. 2, n. 35443 del
06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957; Massime precedenti Conformi:
N. 1679 del 1976 Rv. 132220, N. 1132 del 1980 Rv. 144098, N.
3707 del 1981 Rv. 148501, N. 10805 del 1998 Rv. 211521).
Parimenti infondato, oltre che generico, è il motivo nella parte in cui
contesta la sussistenza dell’aggravante teleologica e la sua
compatibilità con il fatto che il reato fine sia rimasto allo stadio di
tentativo (in senso contrario alla prospettazione difensiva, v. Sez. 4,
Sentenza n. 4098 del 17/01/1989, Rv. 180846). Né il ricorrente
spiega il motivo per cui la contiguità temporale delle condotte
dovrebbe escludere la sussistenza dell’aggravante in esame, essendo
anzi presumibile il contrario.
4. Il motivo n. 7 è inammissibile a cagione della sua estrema genericità;
manca del tutto una qualsiasi esplicazione dei motivi di fondatezza
della censura proposta, che risulta pertanto incomprensibile.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art.
616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/04/ 013

incompatibilità dei reati di truffa e di sostituzione di persona; va

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