Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27784 del 25/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27784 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Torciano Nicola, nato a Lavello il 20/05/1951,

avverso la sentenza del 15/07/2014 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Nicola Torciano ricorre per l’annullamento della sentenza del
15/07/2014 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla
pena principale di dieci mesi di reclusione inflittagli, insieme con le pene accessorie, il 31/10/2013 dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza
resa a seguito di giudizio ordinario, lo aveva dichiarato responsabile del reato di

Data Udienza: 25/02/2016


cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale amministratore unico
della società «Fin-Trade S.r.l.», al fine di evadere le imposte sui redditi e/o
sul valore aggiunto, aveva occultato, o comunque distrutto, in tutto o in parte, le
scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da
non consentire la ricostruzione del volume degli affari e dei redditi relativamente
agli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006; fatto contestato come accertato
in Manerbio e Alfanello a seguito di verifica fiscale avviata il 19 dicembre 2006
(conclusa con p.v.c. del 22 aprile 2008) e commesso con recidiva reiterata, spe-

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio
di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sulla premessa che il dolo di evasione è elemento costitutivo del reato, deduce che i giudici di merito non hanno considerato che la verifica fiscale fu effettuata presso la sede societaria, in locali a disposizione della proprietà che aveva
concentrato tutta la documentazione negli uffici amministrativi, sicché non si può
escludere che nell’operazione di trasloco la contabilità sia andata smarrita. Se
l’imputato avesse voluto, avrebbe occultato anche la documentazione bancaria e
le fatture rinvenute nel corso dell’accesso.
1.2.Con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione di legge,
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che invece meritava alla luce del buon comportamento processuale e della collaborazione prestata nella ricostruzione del fatto e dei motivi a delinquere (la crisi di impresa, figlia
a sua volta della crisi economica globale).
1.3.Con il terzo, eccepisce, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione dell’indulto quantomeno per le condotte poste in essere fino al
maggio dell’anno 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

3.11 primo ed il secondo motivo sono inammissibili perché proposti per motivi di natura fattuale non consentiti nel giudizio di legittimità, nemmeno se dedotti sotto l’apparente violazione delle regole di giudizio prescritte dagli artt. 192 e
530, cpv., cod. proc. pen., norme che non possono essere utilizzate né come
strumento per veicolare il fatto in questa sede e chiederne un diretto e più favorevole apprezzamento, né per sollecitare la Suprema Corte a sovrapporre la propria logica a quella dei Giudici di merito.

2

cifica e infraquinquennale, applicata dai giudici di merito.

3.1.Ciò che, secondo l’imputato, “non si può escludere” appartiene al mondo
del “possibile”, ma non rende manifestamente illogica la ricostruzione storica del
fatto, né insinua il dubbio sulla sua innocenza che, per poter avere rilevanza,
deve essere “ragionevole”, fondarsi cioè su dati di fatto concreti e verificabili (e
non verificati), non su mere ipotesi e congetture.
3.2.Nè si può consentire che la Corte di cassazione valuti essa stessa le ragioni della possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio, posto che – va
ribadito ancora una volta – oggetto dello scrutinio di legittimità è il provvedimen-

del ricorrente, potrebbero legittimare una diversa soluzione.
3.3.1 numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi di segno positivo
sono argomenti legittimamente valorizzati dalla Corte di appello per respingere
la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; tanto basta per
impedire che l’indagine di questa Corte sia sospinta oltre la verifica della non
manifesta illogicità della decisione e della sua conformità agli insegnamenti di
questa Corte.

4.E’ inammissibile, perché manifestamente infondato, anche l’ultimo motivo
di ricorso.
4.1.11 reato di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 può essere alternativamente consumato in due modi: a) l’occultamento, ovvero; b) la distruzione delle
scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo
da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
4.2.La condotta di distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si
consuma al momento della soppressione della documentazione; l’occultamento che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione
da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di
esaminare detta documentazione (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 13716 del
07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo,
Rv. 264676).
4.3.Ciò nonostante il reato ha natura unitaria, rimanendo integrato dall’occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori,
con la conseguenza che l’eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti
incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all’art. 133,
comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen. (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, Lazzeri,
Rv. 264761).
4.4.Nel caso in esame, pur essendo contestate nella rubrica, in modo disgiunto, entrambe le condotte di occultamento o distruzione, il Giudice di prime
cure ha affermato senza mezzi termini essersi trattato di occultamento della do-

3

to impugnato e il ragionamento su cui si fonda, non i fatti storici che, nella logica

cumentazione contabile (in particolare le fatture attive emesse tra il 2003 e il
settembre 2006).
4.5.In sede di appello, ove l’imputato ricorse anche per ottenere l’applicazione dell’indulto, tale ricostruzione del fatto – che l’odierno ricorrente aveva interesse a modificare – non è stata contestata se non nell’erroneo presupposto
che per gli anni anteriori al 2006 si sarebbe dovuto applicare il beneficio invocato.
4.6.Alla Corte di appello, infatti, non è mai stato devoluto il tema relativo

esclusa con il gravame avverso la sentenza di primo grado.
4.7.11 fatto approdato in questa sede di legittimità, pertanto, è irrevocabilmente costituito dall’occultamento delle fatture mancanti che, in ossequio a
quanto in precedenza affermato in ordine alla natura unitaria del reato e alla sua
consumazione, si colloca ben oltre la data del 2 maggio 2006.
4.8.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/02/2016

alla possibile distruzione delle fatture mancanti, condotta, anzi, espressamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA