Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27783 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27783 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DE SIMONE FRANCESCO N. IL 28/01/1973
avverso la sentenza n. 749/2015 TRIBUNALE di LUCCA, del
16/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S’elkfti 9. 4 M 44.140
che ha concluso per :
(RA:,5QMCD>.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Lucca con sentenza del 16 aprile 2015 ,
assolveva De Simone Franceso perché il fatto non sussiste per il reato di
cui all’art. 81 cpv cod. pen. e art. 2, comma 1 bis, del d. I. 638 del 1983,
perché nell’esercizio di attività imprenditoriale ed in particolare quale

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva il
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti per il periodo compreso tra
febbraio 2006 e dicembre 2008; in Lucca da marzo 2006 (data del
pagamento omesso) a gennaio 2009.
2. Ricorre in cassazione il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Firenze, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
129 cod. proc. pen. e art. 2 comma 1 bis della legge 638 del 1983
Il fatto contestato all’imputato (omissioni contributive al dì sotto
dei 10.000,00 C) è ancora sanzionato penalmente, ancora non è stato
emesso il provvedimento di depenalizzazione. Alla depenalizzazione il
fatto sarà considerato illecito amministrativo.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L’art. 3, comma 6, del d. Igs. n. 8 del 15 gennaio 2016 ha
depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute per gli importi non
superiori ad C 10.000,00; nel nostro caso l’importo, per ogni annualità, è
inferiore alla nuova soglia di punibilità penale – come emerge dalla

legale rappresentante della ditta Soccorso Stradale De Simone & C., con

sentenza impugnata e dal ricorso del Procuratore -; deve quindi rigettarsi
il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
I fatti omissivi antecedenti al 9 maggio 2008, sono prescritti, e
per gli stessi non si deve disporre la trasmissione all’Inps (art. 9, comma
1, del d. Igs. n. 8 del 2016); la trasmissione deve effettuarsi per le

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero e dispone la trasmissione
degli atti alla direzione provinciale INPS di Lucca.

Così deciso il 09/02/2016

omissioni successive, non prescritte.

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