Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2778 del 30/11/2012
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2778 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
1) COSTA HERBERT N. IL 04/04/1975 * C/
avverso la sentenza n. 1088/2011 TRIBUNALE di TREVISO, del
02/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. c4m44:4,43-4174
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che ha concluso per
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Udito, per la
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Data Udienza: 30/11/2012
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Treviso con sentenza del 2/3/2012, condannò Costa Herbert,
imputato del reato di ci all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod. della str., alla
pena stimata di giustizia, siccome sostituita in giornate di lavoro di pubblica
utilità (comma 9bis del predetto art. 186), applicando, inoltre, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia proponeva ricorso
per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, denunziando, con l’unico
motivo esposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con
riferimento all’omessa confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato (allega
annotazione della P.G.), siccome previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod.
della str., già all’epoca vigente.
L’intervenuta sostituzione della pena, peraltro, non interferiva con la doverosa
statuizione omessa, stante che, siccome dispone la disciplina normativa, solo ad
esecuzione avvenuta e verificato il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, il
giudice potrà emettere provvedimento di revoca della confisca.
3. L’impugnazione è fondata, avendo il giudice omesso di far luogo alla confisca
dell’autovettura con la quale il reato venne commesso, obbligatoria per legge.
Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantificazione
della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle
accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114;
21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.
Non interferisce con la doverosità della confisca la sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità. Difatti, dispone il comma 9bis dell’art. 186, cod. della
str. che « In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il
di anni uno.
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del
veicolo sequestrato.»
3.1. Poiché l’autovettura. è di proprietà dell’imputato, siccome si trae dallo
specifico riferimento di cui in ricorso, della stessa si può disporre confisca in
questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento
P.Q.M,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.
Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAMONE
IV Sezione Penale
sul punto della sentenza gravata.