Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27776 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27776 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

VOINEA Gabriel, nato in Romania il 22 luglio 1988;
ASAN Danut, nato in Romania il 20 luglio 1981;

avverso la sentenza n. 6569 emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17 dicembre
2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2013, ha
confermato la decisione con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di
Voinea Gabriel e di Asan Danut in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
e 6, comma 1, lettera d), del di n. 172 del 2008, convertito con legge n. 210
del 2008, condannandoli alla pena di giustizia, per avere costoro effettuato, in

assenza della prescritta autorizzazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza i due
prevenuti, assistiti dal loro difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo
di impugnazione la violazione delle legge penale in cui sarebbero incorsi i
giudici del merito nell’aver ritenuto integrati gli estremi del reato contestato
pur in presenza di una condotta occasionale e non ripetuta nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, esso non merita accoglimento.
Osserva, infatti, il Collegio che il punto su cui si articola la censura dedotta
dai ricorrenti attiene alla riferita occasionalità della condotta loro ascritta, tale,
secondo l’avviso dei medesimi, da non integrare gli estremi dell’illecito loro
contestato.
L’assunto è, tuttavia, erroneo.
Va preliminarmente osservato, onde chiarire i termini della decisione che i
prevenuti sono stati sorpresi in circondario di Santa Maria Capua Vetere
allorché trasportavano congiuntamente, all’interno di una capiente autovettura,
rifiuti speciali anche pericolosi, costituiti, fra l’altro, da diversi materiali ferrosi,
residui usati di autovetture ed accumulatori elettrici per autoveicoli in disuso.
Tanto premesso, rammenta il Collegio che, come già in passato questa
Corte ha avuto occasione di affermare, il delitto previsto dall’art. 6, comma 1,
lettera d), del decreto legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni, con
legge n. 2010 del 2008, la cui applicabilità é, come è noto, limitata
territorialmente e temporalmente entro gli ambiti di vigenza dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge n. 225
del 1992 (ma che, come è d’altra parte principio generale in relazione alle
norme incriminatrici di carattere temporaneo, è destinato ad essere
ultrattivamente applicato anche successivamente alla scadenza della sua
vigenza per le condotte poste in essere all’epoca di tale vigenza: cfr sul punto
Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2014, n. 3718), così come
l’omologa contravvenzione prevista dall’art. 256, comma 1, del digs n. 152 del
2006, vigente laddove, ratione temporis et loci, non sia applicabile la norma
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concorso fra loro, attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in

speciale, costituisce ipotesi di reato istantaneo per la cui integrazione,
diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, è sufficiente anche un unico
trasporto abusivo di rifiuti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11
novembre 2013, n. 45306, nonché, in generale, Corte di cassazione, Sezione
III penale, 2 marzo 2015, n. 8979).
Come è stato in altra occasione rilevato, la natura episodica ovvero
sistematica della condotta può bensì avere rilevanza ai fini della integrazione

grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 6 del ricordato decreto legge n. 172 del
2008, ma ciò solamente nel caso in cui il soggetto agente, che non sia titolare
di impresa e non responsabile di un ente, abbia compiuto una tantum attività di
trasporto di rifiuti da lui stesso prodotti onde successivamente procedere al loro
abbandono (nel qual caso egli risponderà esclusivamente dell’illecito
amministrativo previsto dall’art. 255 del ricordato dlgs n. 152 del 2006), e non
anche nel caso in cui l’attività di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio, od intermediazione” abbia ad oggetto rifiuti prodotti da soggetti
terzi rispetto all’agente, integrando siffatta condotta, ancorché occasionalmente
posta in essere, e ricorrendo le altre condizioni territoriali e temporali, gli
estremi del reato contestato ai due odierni prevenuti, ovvero, in assenza della
predette ulteriori condizioni territoriali e temporali, quelli della contravvenzione
di cui all’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006 (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 6 ottobre 2014, n. 41352).
Poiché nel caso di specie i due prevenuti non sono risultati essere i
produttori dei rifiuti dai medesimi trasportati, la natura episodica ovvero
continuativa della attività di trasporto nella cui esecuzione essi sono stati
sorpresi è irrilevante ai fini della affermazione della loro penale responsabilità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna degli imputati al pagamento delle
spese processuali.
PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015
Il Consigliere tensore

Il P esidente

del reato di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, nonché di quella della più

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