Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27775 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27775 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

CAMPITELLI Paolo, nato a Mondolfo (Pu) il 21 febbraio 1976;
CAMPITELLI Nicola, nato a !arino (Cb) il 5 marzo 1949;

avverso la sentenza n. 446 emessa dal Tribunale di Pesaro il 10 aprile 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 10 aprile 2014, ha dichiarato
Campitelli Paolo e Campitelli Nicola, colpevoli, in concorso tra loro, del reato di
cui all’art. 269 del dlgs n. 152 del 2006 per avere nella qualità di soci
amministratori della Ditta Campetelli Srl, condotto una attività di recupero di
materiali edili, comportante emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta
autorizzazione, condannandoli, pertanto, concesse le attenuanti generiche,

Hanno proposto ricorso per cassazione i due prevenuti, deducendo,
quanto alla sola posizione di Campitelli Paolo, la mancata valutazione della
prova, consistente nella visura camerale con la indicazione delle cariche sociali
nella impresa titolare della attività in questione, relativa al fatto che il Capitelli
Paolo ha avuto conferita la carica di amministratore della società solo a
decorrere dal 11 gennaio 2011, quando il fatto costituente reato dovrebbe
risalire al 15 ottobre 2010, data in cui è stata presentata da un gruppo di
cittadini la denunzia a carico dei prevenuti.
I prevenuti hanno lamentato, altresì, di non essere stati ammessi alla
oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.
Hanno, ancora, dedotto la carenza e contraddittorietà della motivazione
della sentenza di condanna, osservando che l’originario esposto a loro carico
faceva riferimento sia alle polveri provenienti dalla frantumazione dei residui
edili che ai cattivi odori ed ai rumori derivanti da un’adiacente stalla di
proprietà di Campetelli Nicola.
Il Tribunale non avrebbe, perciò, tenuto conto della possibilità che le
lamentate immissioni potessero derivare dalla attività zootecnica
regolarmente tenuta dall’imputato e non dallo stabilimento di frantumazione
degli sfabbricidi, che, peraltro, al momento della ispezione dei tecnici della
Regione non era ancora in funzione.
Infine hanno censurato la quantificazione della pena, non contenuta nel
minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va, infatti, rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto, con
riferimento alla sola posizione di Campitelli Paolo, il fatto che il Tribunale non
avrebbe considerato che questi non era amministratore della società che
gestiva l’impianto di frantumazione degli inerti al momento in cui è stata
presentata la denunzia da parte di quanti abitavano nelle vicinanze dello
stabilimento de quo è del tutto inammissibile; ciò in quanto nell’articolare tale
motivo il ricorrente non ha tenuto conto che, secondo il capo di imputazione, la
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alla pena di euro 500,00 di ammenda.

condotta illecita risulta essere stata contestata come tuttora flagrante al 2
marzo 2011, cioè quando, per sua stessa ammissione, il ricorrente in questione
rivestiva nella compagine sociale in discorso almeno da circa due mesi incarichi
gestori, comportanti in linea astratta la attribuibilità al medesimo della condotta
penalmente illecita contestatagli in rubrica.
La irrilevanza della prova asseritamente non valutata, rende chiaramente
inammissibile la descritta doglianza.

richiesta di ammissione alla oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.,
osserva questa Corte che la menzionata richiesta, presupponendo la sua
evasione lo svolgimento di un’indagine di fatto in ordine alla permanenza o
meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato, ostative, ove
perduranti, all’accoglimento della domanda (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 12 luglio 2010, n. 26762), è palesemente inammissibile di fronte a
questo giudice di legittimità.
Riguardo al terzo motivo di impugnazione osserva la Corte che anche con
riferimento ad esso ne va rilevata la inammissibilità; premessa, infatti, la
indubbia carenza in capo alla Campitelli srl della autorizzazione prevista per lo
svolgimento della attività di frantumazione di materiali edili rivenienti da
demolizioni e riscontrata la attendibilità dell’accertamento operato dal giudice
del merito in relazione alla avvenuta attivazione dell’impianto in questione,
accertamento plausibilmente fondato sul fatto che al momento del sopralluogo
dei tecnici regionali erano stati rinvenuti nell’impianto degli inerti da lavorare, la
cui presenza non avrebbe avuto alcuna ragione d’essere ove l’impianto non
fosse stato ancora operativo, e sul rilievo che nel recente passato vi erano state
delle lamentele dei proprietari finitimi in ordine alla presenza di emissioni in
atmosfera rivenienti dal detto stabilimento, va rimarcato che esula dall’ambito
della competenza di questa Corte – trattandosi di valutazione in fatto smentita
dalla plausibile valutazione di segno opposto compiuta, come dianzi esposto,
dal Tribunale di Pesaro – la verifica se tali emissioni potessero essere originate,
invece che dal predetto impianto, da un vicino allevamento zootecnico gestito
da uno dei prevenuti.
Va, d’altra parte ricordato che integra il reato di cui alla contestazione,
poiché lo stesso costituisce fattispecie di pericolo, anche la sola sottrazione
dell’attività comportante le emissioni di materiale in atmosfera al preventivo
controllo degli organi di vigilanza, senza che sia necessario il verificarsi di alcun
ulteriore evento di danno naturalisticamente inteso (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 7 luglio 2015, n. 28764).

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Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la reiterazione della

Riguardo, infine all’ultimo motivo di censura, concernente la entità del
trattamento sanzionatorio irrogato a carico dei due prevenuti, in relazione al
quale è invocata la applicazione del minimo della pena, va ricordato
l’insegnamento di questa Corte riguardante la natura eminentemente
discrezionale della operazione di quantificazione della pena (Corte di
cassazione, Sezione II penale, 26 marzo 2008, n. 12749) che, tanto più ove
questa sia contenuta in ambiti prossimi al minimo edittale, può ritenersi

valutazione dei criteri di cui agli artt. 132 e ss cod. pen., fra i quali
evidentemente è compreso il criterio, seguito dal Tribunale di Pesaro, riferito
alla gravità del reato (sulla legittima sinteticità della motivazione della sentenza
che irroghi una pena commisurata in prossimità del minimo edittale si veda:
Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 luglio 2013, n. 28852).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

Il resident

congruamente motivata sulla base del sintetico riferimento alla avvenuta

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