Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27773 del 07/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27773 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DI ZENOBIO Enrico, nato a Pescara il 7 maggio 1965;

avverso la sentenza n. 5963/2014 emessa dal Tribunale di Milano il 29 maggio
2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 maggio 2014, ha condannato
Di Zenobio Enrico alla pena di euro 4.000,00 di ammenda per avere questi,
nella qualità di legale rappresentante della Vitalgannes Project Slot Srl,
abbandonato rifiuti non pericolosi prodotti dalla medesima società, depositati
in modo incontrollato fuori del proprio insediamento produttivo, in particolare

deposito dei rifiuti solidi urbani prodotti nei singoli appartamenti.
Ha proposto appello avverso detta sentenza, convertito in ricorso per
cassazione stante la tipologia di sanzione applicatagli, il Di Zenobio, assistito
da proprio difensore di fiducia, sostenendo che il Tribunale aveva, in sostanza,
errato nel ritenere sia la sua responsabilità nella vicenda, in quanto l’iniziativa
di portare gli oggetti in questione al di fuori dei locali commerciali era stata di
un suo dipendente, e che comunque non si trattava di rifiuti ma di scatole ed
altri involucri destinati ad essere riutilizzati che, invece, erano stati presi per
oggetti da smaltire da chi si occupava di trasportare all’esterno del
condominio i rifiuti solidi urbani prodotti all’interno di esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve, preliminarmente, convenirsi con la qualificazione del gravame
proposto dal Di Zenobio nei confronti della sentenza impugnata come ricorso
per cassazione.
Premessa, infatti, la verifica dell’avvenuta condanna del prevenuto alla
espiazione della sola pena pecuniaria dell’ammenda e rilevato che la
imputazione contestata al medesimo Di Zenobio prevede quale possibile
sanzione. in regime di alternatività fra loro, l’arresto o l’ammenda, ribadisce il
Collegio il principio, più volte già espresso da questa Corte, secondo il quale
sono inappellabili, e pertanto il gravame proposto avverso di esse va convertito
in ricorso per cassazione, le sentenze emesse in relazione alle contravvenzioni
di minore gravità, punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, in
quest’ultimo caso qualora sia in concreto applicata, come nella fattispecie ora in
esame, la sola pena dell’ammenda (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4
agosto 2014, n. 34253).
Va, peraltro, confermato anche l’ulteriore fermo principio della
giurisprudenza di legittimità che, sebbene si tratti di gravame convertito in
ricorso per cassazione, l’appello avente ad oggetto le sentenza di condanna alla
sola pena dell’ammenda, per essere considerato ammissibile come ricorso per
cassazione ne deve presentare tutte le peculiari caratteristiche, sia riferite al
2

all’interno del Condominio ove questo aveva la sua sede nella zona adibita al

requisito della capacità alla proposizione del ricorso in capo al professionista
che, nell’interesse del proprio assistito, lo abbia sottoscritto (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492), sia in ordine alla
riconducibilità dei motivi di impugnazione proposti alle specifiche categorie
indicate dall’art. 606 cod. proc. pen., coinvolgenti, dovendo, pertanto, trattarsi
non di profili di merito ma esclusivamente di legittimità dell’atto impugnato
(Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 dicembre 1981, n. 11201).

formulata dall’attuale ricorrente, posto che il Di Zenobio ha, si direbbe in
maniera programmatica e d’altra parte coerente con la originaria qualificazione
da lui attribuita all’atto impugnatorio, contestato la ricostruzione in fatto
operata dal Tribunale di Milano, proponendone un’altra, espressamente ritenuta
più ragionevole di quella accertata dal giudice di primo grado, siccome
ricavabile sia dall’esame della documentazione fotografica indicata come
presente nel fascicolo di causa sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in
dibattimento da tale Carrera Manolo.
La evidente prospettazione di censure aventi ad oggetto il merito della
vicenda, cioè la stessa sussistenza della condotta incriminata e la sua
attribuibilità in termini soggettivi al prevenuto, rendono chiaramente
inammissibile il ricorso.
Alla relativa pronunzia segue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
equitativamente determinata nella misura che segue, di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa per le
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Nel caso in esame siffatta caratteristica non è riscontrabile nelle censure

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA