Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27772 del 25/09/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27772 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUONO Luisa, nata a Barano d’Ischia (Na) il 17 maggio 1950;

avverso la sentenza n. 2737/2014 della Corte di appello di Napoli del 2 aprile
2014;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi OSSI, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale
di Napoli.
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Data Udienza: 25/09/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 aprile 2014 la Corte di appello di Napoli ha
parzialmente modificato la decisione con la quale la Sezione distaccata di
Ischia del Tribunale di Napoli aveva condannato Buono Luisa alla pena di
giustizia, avendola ritenuta responsabile di taluni reati edilizi e paesaggistici
commessi in continuazione fra loro.
La Corte di appello aveva, infatti, dichiarato la estinzione per prescrizione

comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004, non prescritta in quanto costituente un
delitto, rideterminando, pertanto, la pena da infliggere in quella di mesi 4 e
giorni 13 di reclusione, confermando nel resto le disposizioni prese dal giudice
di prime cure, ivi compresa la subordinazione della sospensione condizionale
della pena alla demolizione delle opere realizzate ed alla rimessione in pristino
stato dei luoghi.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione la Buono
deducendo in primo luogo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in ragione
della asserita mancata corrispondenza fra la contestazione ed il fatto
accertato in sentenza; in via subordinata contestava la violazione di legge per
avere il giudice del gravame omesso di revocare l’ordina di demolizione
sebbene avesse dichiarato estinti per prescrizione i reati edilizi.
Quanto la primo profilo osservava il ricorrente che la contestazione mossa
originariamente alla Buono aveva ad oggetto la violazione dell’art. 181 del
dlgs n. 42 del 2004, per avere ella realizzato opere edilizie in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico ambientale in assenza della prescritta autorizzazione;
solamente in sede di sentenza di primo grado il Tribunale aveva qualificato il
fatto come violazione del comma 1-bis dell’art. 181 e, pertanto, come delitto
e non come contravvenzione.
Osservava, altresì, il ricorrente che aveva errato la Corte territoriale nel
ritenere inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il motivo aggiunto di
gravame relativo alla qualificazione giuridica del fatto, posto che la nullità
determinatasi a causa della mancata corrispondenza fra fatto contestato e
fatto accertato costituisce una nullità a regime intermedio che può essere
dedotta in ogni momento anteriore alla deliberazione della sentenza di
secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con le conseguenze di seguito indicate.
Deve, infatti, premettersi che risulta pacifico che la contestazione elevata a
carico dell’imputata quanto al capo D) della rubrica, unico reato fra quelli
contestati residuato, ad avviso della Corte di appello, alla falcidie della
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dei reati contravvenzionali, lasciando residuare la sola violazione dell’art. 181,

prescrizione avesse ad oggetto la violazione dell’art. 181, comma 1, del dlgs n.
42 del 2004; trattasi, come è ben noto, della contravvenzione commessa da
chi, in assenza dei prescritti nulla osta e conseguenti autorizzazioni, realizzi una
modificazione ambientale idonea ad incidere sulla conformazione del bene
paesaggistico, in zona sottoposta ad un vincolo paesaggistico di carattere
generico; fattispecie distinta da quella originariamente contestata alla imputata
è quella prevista dal successivo comma 1-bis del medesimo art. 181 che, per la

comportamento di chi esegue le medesime opere di cui al comma 1 in aree che
siano state dichiarate di notevole interesse pubblico con un provvedimento ad
hoc, emanato anteriormente alla realizzazione delle stesse.
Altrettanto pacifico è che in sede di qualificazione giuridica del fatto
contestato il Tribunale di Napoli, modificando la originaria contestazione, riferita
come detto alla ipotesi contravvenzionale, abbia, invece, pronunziato la
sentenza di condanna a carico della prevenuta attribuendo ad essa il reato di
cui al ricordato comma 1-bis dell’art. 181 del dlgs n. 42 del 2004, cioè l’ipotesi
di delitto.
Siffatta riqualificazione,

in assenza di modifica della originaria

contestazione da parte dell’organo del Pm, è però operazione illegittima.
Questa Corte ha, infatti, in più circostanze precisato che sussiste violazione
del principi di correlazione fra accusa e sentenza qualora la originaria
contestazione della contravvenzione paesaggistica, prevista dall’art. 181,
comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, sia stata mutata nel delitto paesaggistico
previsto dal comma 1-bis della medesima disposizione legislativa (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 28 ottobre 2013, n. 43943; idem Sezione III
penale, 11 maggio 2011, n. 18509).
Siffatto vizio integra, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, una nullità sì dì ordine generale ma caratterizzata dal regime intermedio
di denuziabilità, per cui, sebbene questa non possa essere fatta valere per la
prima volta in sede di legittimità, a meno che la stessa non si sia verificata
solamente di fronte al giudice del gravame ovvero in relazione a sentenza non
appellabile (così Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 gennaio 2014, n.
572), può tuttavia essere dedotta in grado di appello sino alla deliberazione
della relativa sentenza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 agosto 2012,
n. 31436; idem Sezione IV penale, 21 aprile 2006, n. 14180).
A tal proposito ha errato il giudice del gravame nel ritenere inammissibile,
in quanto non connesso con gli originari motivi di impugnazione, il motivo
aggiunto formulato dalla difesa della ricorrente e riferito alla violazione dell’art.
521 cod. proc. pen.
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parte che qui interessa, sanzione, qualificandolo tuttavia come delitto, il

Non può, infatti, ritenersi insussistente una rapporto di connessione, idoneo
a consentire la ammissibilità del relativo motivo nuovo di impugnazione, fra gli
originari temi di gravame afferenti alla stessa sussistenza della penale
responsabilità della imputata per il fatto a lei contestato e l’argomento
formante oggetto del motivo nuovo di impugnazione riferito alla mancanza di
correlazione fra accusa e sentenza, posto che la contestazione della sussistenza
penale responsabilità non può che concernere un fatto ben determinato, di tal

censura che contesti la attribuibilità di un fatto specifico ad una persona e la
successiva contestazione della identità di quello specifico fatto, per il quale è
intervenuta sentenza di condanna, e la descrizione di esso come contestata al
soggetto condannato nel capo di imputazione.
Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della modificazione della
qualificazione giuridica operata in sede di merito del fatto contestato alla
Buono, che, pertanto, deve essere nuovamente qualificato come violazione
dell’art. 181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004.
Conseguenza di tale ulteriore riqualificazione, che porta alla riattribuzione
al fatto contestato della natura di contravvenzione, è che, non sussistendo in
atti elementi per potere disporre il proscioglimento della ricorrente con formula
più favorevole e tenuto conto del tempus commissi delicti come indicato in sede
di contestazione del reato, cioè il 10 settembre 2007, deve rilevarsi la
intervenuta prescrizione del reato contestato fin da epoca anteriore alla
pronunzia della sentenza impugnata da parte della Corte di appello di Napoli.
L’annullamento della sentenza, senza necessità di rinvio, travolge, oltre che
le statuizioni principali in punto di affermazione della penale responsabilità e di
condanna alla espiazione della sanzione penale, anche la applicazione della
misura, amministrativa ancorché disposta in sede giurisdizionale, dell’ordine di
demolizione delle opere abusive nonché quello della rimessione in pristino dello
stato dei luoghi, essendo questa conseguenza della sentenza di condanna
oramai venuta meno, in tal modo assorbendo anche il secondo motivo di
impugnazione formulato dalla difesa della imputata, salve evidentemente le
diverse competenze in materia degli organi propriamente amministrativi.
PQM

Qualificato il residuo reato di cui al capo D) come violazione dell’art. 181,
comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
per essersi il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2015
Il Consigliere e tensor

Il P sidente

che non può considerarsi insussistente un rapporto di connessione fra una

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