Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27767 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 27767 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

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sul ricorso proposto da:
VISCONTI GIACOMO N. IL 12/07/1986
avverso la sentenza n. 12239/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI
NAPOLI, del 07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 27/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 20/4/2010 in Marano di Napoli, la polizia giudiziaria contestava a
Giacomo Visconti la violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, per essere stato sorpreso alla guida della propria
autovettura sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita.
Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, quest’ultimo, con la sentenza di cui in epigrafe – riconosciuta la
responsabilità dell’imputato – l’ha condannato alla pena di giustizia.

merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Osserva preliminarmente il collegio come, a seguito dell’emissione della
sentenza impugnata in questa sede, la contravvenzione di cui all’art. 116,
comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata (a far data dal 6
febbraio 2016) in illecito amministrativo (cfr. l’art. 1, comma 1, d.lgs. 15
gennaio 2016, n.8).
Tale premessa impone la pronuncia dell’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, in relazione alla contravvenzione anzidetta, per essere il
fatto contestato all’imputato non più previsto dalla legge come reato.

3. Ciò posto, varrà evidenziare come l’art. 8 del citato decreto legislativo
abbia inoltre introdotto una deroga al principio d’irretroattività di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, art. 1, avendo previsto che le disposizioni che hanno
sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative abbiano a trovare
applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Peraltro, mentre, di regola, in caso di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (ma
solo come illecito amministrativo), il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non abbia previsto norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez.
U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), nel caso in esame
l’art. 9 d.lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l’adempimento di tale obbligo.
Sulla base di tale ultima premessa, dev’essere pertanto disposta la
trasmissione degli atti al competente Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 9 del
d.lgs. n. 8 del 2016.

Il Visconti impugna la sentenza di condanna sulla base di doglianze di

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente
sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27/4/2016

Il Consigliere estensore

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