Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2776 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2776 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:
1) CUK VASJA N. IL 06/01/1972 * C/
avverso la sentenza n. 300/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del
19/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CA(.44tpty S444
che ha concluso per 1 i et,~a-uutt ..jett,to
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444

arte civile, l’Avv

S’tA-7-20-11

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 19/7/2011, applicò a Cuk
Vasja Michele, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), con
l’aggravante della guida in ora notturna, la pena concordata dalle parti di mesi
quattro di arresto ed C. 3.000,00 di ammenda, disponendo la sospensione
della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei e la trasmissione

2. Il Procuratore Generale di Trieste proponeva ricorso per cassazione
lamentando con l’unitaria censura violazione di legge, perché il giudice aveva
omesso di disporre la confisca obbligatoria del veicolo, in vigore all’epoca del
fatto ad opera del D.L. n. 92/2008, conv. Nella L. n. 125/2008, non essendo
di ostacolo ad una tale doverosa determinazione il mutamento della natura
della sanzione in parola, da penale ad amministrativa, stante che il giudice
penale conservava il potere decisorio, anche per i fatti commessi prima
del’entrata in vigore della L. n. 120/2010.
3. Di analogo strumento impugnatorio si avvaleva l’imputato, il quale
prospettava le doglianze di cui appresso.
3.1. Con il primo motivo il Cuk assume che il giudice di merito aveva
violato gli artt. 444-448, cod. proc. pen. per avere applicato pena pecuniaria
in misura difforme rispetto a quella concordata dalle parti. Invero, come
risultava dal verbale, le cui conclusioni erano state riprese in sentenza, la
pena pecuniaria finale (dopo la riduzione del rito) era stata determinata in C.
2.200,00.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo viene prospettata violazione delle
medesime norme processuali, nonché dell’art. 178, lett. c), sempre del codice
di rito penale e dell’art. 186, comma 9bis, cod. della str., per essere stata
disattesa l’istanza di sostituzione della pena detentiva con l’equivalente lavoro
di pubblica utilità, previsto dall’ultimo comma dell’art. 186, cod. della str.
Aveva errato il Tribunale nell’assumere che l’istanza doveva ritenersi
generica, in quanto avanzata dal Difensore sprovvisto di specifico mandato e
priva d’idonea documentazione.
In effetti, dagli atti emergeva, invece, che la procura in parola era stata
ritualmente rilasciata, in seno a quella più generale, che aveva consentito al
legale di stipulare l’accordo sulla pena.

degli atti al Prefetto di Trieste per la confisca ex art. 224, cod. della str.

A quale documentazione, poi, il giudice aveva inteso far riferimento non
era affatto chiaro; né la legge impone l’onere di riversare nel processo penale
la documentazione attestante il rapporto privatistico in fieri tra il condannato
e l’ente che deve avvantaggiarsi del lavoro di pubblica utilità (nella specie la
Caritas Diocesana di Trieste). L’effettività dello svolgimento dell’attività,
infatti, attiene alla fase di controllo esecutivo e viene demandato dalla legge
all’ufficio locale di esecuzione penale ovvero agli organi di cui all’art. 59 del D.
Lgs. n. 274/2000, secondo le indicazioni impartite dal giudice con la stessa

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Senza che occorra prendere in esame le altre censure, le quali restano
assorbite, della sentenza deve essere disposto annullamento avendo il giudice
applicato pena pecuniaria diversa da quella concordata dalle parti, siccome
esattamente evidenziato dal Cuk.
Ovviamente, venuta meno la statuizione e restituiti gli atti al giudice del
merito per il prosieguo, le parti restano libere di addivenire, se lo riterranno, a
nuovo accordo sulla pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso,
Così de o i Roma il 30/11/2012.

sentenza.

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