Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2776 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2776 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDAR GABRIELLE
avverso l’ordinanza n. 697/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
04/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. )
9
) DA- /0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Bologna sezione per il riesame

delle misure coercitive

confermava la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere tHic
Baldar, previa riqualificazione del fatto contestato, inquadrato nella fattispecie
prevista dall’art. 648 ter cod.pen., nel reato previsto dagli artt. 56 e 648 bis
cod. pen.

dell’indagatck che deduceva:
2.1. violazione del

divieto di reformatio in peius.

Si deduceva che la

riqualificazione operata, essendo il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen in
astratto più grave di quello previsto dall’art. 648 ter cod. pen., violava il principio
previsto dall’art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
2.2. violazione di legge in quanto mancherebbero gli elementi per ritenere
gravi gli indizi in relazione al reato di riciclaggio e la misura imposta risulta
inadeguata essendo possibile fronteggiare le rilevate esigenze con misure meno
afflittive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L’invocata violazione del divieto di reformatio in peius è manifestamente
infondata perché l’art. 597 cod. proc. pen. si riferisce al procedimento di
cognizione e non a quello cautelare. Nel procedimento cautelare non può infatti
verificarsi l’aggravamento del trattamento sanzionatorio, che viene stabilito
nell’ambito del procedimento di cognizione ed è estraneo al procedimento
incidentale cautelare.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è invece generico in quanto non individua con
precisione i punti del provvedimento che sarebbero affetti da illegittimità. Il
ricorrente si limita ad indicare che non era emersa l’apertura di un conto
corrente intestato al Trusendi oltre che l’inadeguatezza della motivazione in
ordine alla scelta della misura cautelare da applicare in concreto. Nessuna
delle due doglianze confuta passaggi specifici del percorso motivazionale
dell’ordinanza impugnata, risolvendosi le stesse in una censura aspecifica e per
questo inammissibile.
In materia il collegio ribadisce che per l’appello, come per ogni altro gravame, il
combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett.
c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di
2

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore

‘N,

genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto
individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello,
enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che
l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame
(Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195; Cass. sez.
Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. Sez. 6, n. 32227 del
16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep 2012, Rv.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del.6(
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagate( si trova ristretto, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
‘hX0,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna” ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2015

L’estensore

251528).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA