Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27758 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27758 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLANO RAMIREZ JOSE’ ANTONIO N. IL 09/06/1974
avverso la sentenza n. 6257/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di REGGIO EMILIA, del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza emessa il 28/05/2015 il G.V.P. del Tribunale di Reggio Emilia
applicava a Josè Antonio Solano Ramirez, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena di anni quattro di reclusione, per il tentato omicidio di Eddison Osiris De La
Rosa Ramirez e le lesioni personali di Damaris Altagracia Ramirez, contestate ai
capi A) e B) della rubrica, commessi a Reggio Emilia il 20/12/2014.
Avverso tale sentenza il Solano Ramirez, a mezzo del suo difensore,

all’assoluta carenza di motivazione, essendosi limitato il giudice a verificare la
correttezza della qualificazione giuridica dei fatti di reato effettuata dalle parti
processuali in sede di patteggiamento, senza fornire ulteriori elementi valutativi
sul percorso motivazionale compiuto in ordine al compendio probatorio acquisito,
ai fini dell’esclusione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza delle circostanze, sulla comparazione fra le stesse
e sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteg g ia mento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che il G.111D. del Tribunale di Reggio Emilia, oltre a
qualificare correttamente i fatti di reato contestati al Solano Ramirez ai capi A) e
B) della rubrica, si soffermava, sia pure sinteticamente, sulle modalità degli
accertamenti da cui traeva origine il presente procedimento penale, richiamando
la confessione dell’imputato e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari dalla persone offese.
2

ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione

Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 3
del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Josè Antonio Solano
Ramirez deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di

in 1.500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile

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