Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27756 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27756 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSETTI LUCIANO N. IL 30/06/1951
avverso l’ordinanza n. 2009/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava
l’istanza di concessione dei benefici penitenziari del differimento dell’esecuzione
della pena per grave infermità e della detenzione domiciliare, richiesti
congiuntamente, che era stata presentata da Luciano Rossetti.
Avverso tale ordinanza il Rossetti ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta

che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Genova con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto
delle patologie dalle quali risultava affetto, ritenute incompatibili con il suo
attuale stato detentivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Rossetti, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione
dei benefici penitenziari in esame, correttamente vagliati dal Tribunale di
sorveglianza di Genova.
Nel provvedimento impugnato, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi che la verifica
peritale disposta dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza emessa il
15/01/2014, pur evidenziando un quadro deteriorato delle condizioni di salute
del Rossetti – conseguente ai postumi dell’ictus emorragico che lo aveva colpito
nel corso del 2004 – non faceva emergere una situazione di incompatibilità con
l’attuale stato detentivo.
Si consideri, in proposito, il passaggio esplicitato a pagina 3 dell’ordinanza,
in cui le condizioni di salute del Rossetti non venivano ritenute «incompatibili con
il regime carcerario, considerata, per altro, la possibilità per il detenuto di
accedere ad un centro clinico specialistico (possibilità, in passato, rifiutata) per,
eventualmente, fruire di cure più adeguate ed essere sottoposto a costante
monitoraggio delle proprie condizioni […]».

2

sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti,

Né il giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Genova, in relazione
alla posizione processuale del Rossetti, può ritenersi censurabile sotto il profilo
dei parametri ermeneutici applicati nel caso di specie, per effetto della
valutazione comparativa tra le patologie da cui risultava affetto il condannato e
le condizioni detentive alle quali risultava sottoposto, effettuato nel pieno
rispetto della giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale «è necessario
che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in
pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da

detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere
adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività» (cfr. Sez. 1,
n. 789 del 18/12/2013, Mossuto, Rv. 258406).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Luciano Rossetti deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

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