Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27755 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27755 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO SALVATORE DAVIDE N. IL 06/05/1988
avverso il decreto n. 66/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava il
decreto emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale era stata applicata a
Salvatore Davide Cascio la misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza per la durata di anni due e mesi sei.
Avverso tale decreto il Cascio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

all’applicazione della misura della sorveglianza speciale irrogata al ricorrente, che
erano stati valutati dalla Corte di appello di Palermo con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che si concretizzava in
un provvedimento preventivo di contenuto eccessivamente afflittivo per il
prevenuto.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sotto i medesimi profili, veniva
contestato in ordine al rigetto della richiesta di estensione dell’obbligo di
soggiorno in tutti i Comuni della provincia di Trapani, che era formulata con l’atto
di impugnazione proposto avverso il decreto impositivo adottato dal Tribunale di
Trapani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione non è
deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente,
presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente
ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero
quando la motivazione stessa si ponga come inidonea a rendere comprensibile il
percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente carenti dei necessari passaggi
logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
proposto nell’interesse del Cascio, pur denunciando formalmente il vizio di
violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non
consentita valutazione del merito dei presupposti per l’adozione della misura
della sorveglianza speciale applicata nei confronti del ricorrente.

2

ritenuta sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale necessari

La Corte di appello di Palermo, invero, ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, richiamando in particolare la
condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione riportata dal Cascio con
sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Trapani il 20/01/2010 – per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 – che veniva ulteriormente correlata alla caratura criminale del
prevenuto, attestata dai suoi precedenti penali e dal lungo periodo di detenzione

Tali elementi processuali, secondo la Corte territoriale, facevano emergere il
pieno inserimento del Cascio nell’ambiente criminale locale, che impediva di
formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, così come
desumibile dai passaggi motivazionali correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3
del provvedimento impugnato.
In questa cornice, deve ulteriormente rilevarsi che, tenuto conto di questi
indicatori soggettivi e sulla base di un giudizio adeguato alla personalità del
Cascio, la Corte di appello di Palermo valutava congrua la durata della misura
della sorveglianza speciale irrogata al prevenuto, anche in considerazione della
sua caratura criminale, rispetto alla quale gli elementi processuali addotti in
difesa del prevenuto si connotavano per la loro genericità e non consentivano di
esprimere alcun giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, tenuto conto
della sua pregressa esperienza delinquenziale.
Parimenti congrue risultano le argomentazioni utilizzate dalla Corte
territoriale per rigettare l’istanza di estensione dell’obbligo di soggiorno in tutti i
Comuni della provincia di Trapani, denegata – oltre che sul presupposto della sua
proposizione, per la prima volta, nel giudizio di appello – in conseguenza della
genericità di tale richiesta, rispetto alla quale non risultavano documentate le
esigenze concrete idonee a legittimare la presenza del Cascio in ambiti territoriali
differenti da quello del suo Comune di residenza.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Davide Cascio deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

3

patita in concomitanza con il presente procedimento.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/04/2016.

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