Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27752 del 23/05/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27752 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
c/
B.B.
avverso il decreto del 05/05/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale di A.A. ha proposto ricorso
avverso il decreto di archiviazione, emesso in data 5 maggio 2017 dal G.i.p. del Tribunale
di Bergamo nel procedimento n. 7583/16 a carico di B.B., indagato per i
reati di cui agli artt. 612-bis, 393 e 368 cod. pen.
Premette che con querela depositata il 30 giugno 2016 il A.A. aveva
denunciato il B.B. per i reati di cui agli artt. 612-bis, 56-629, 368 cod. pen.„ in
quanto, tramite un terzo (T.S.) lo aveva denunciato per estorsione, ma il
procedimento era stato definito con archiviazione; che già in data 17 agosto 2015 lo

archiviazione ed ancora il 20 aprile 2016 per averlo aggredito con una mazzetta ed un
coltello, oggetto di procedimento pendente in fase di indagini. Con ulteriore querela il
B.B. lo aveva denunciato per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. ed il 27 giugno
2016 alla presenza del dr. XX  aveva nuovamente minacciato il A.A., asserendo
che avrebbe perseguitato lui e la fidanzata ed ammettendo di essere l’autore della
diffusione di volantini diffamatori: a tal proposito, si precisava nella querela che anche la
fidanzata era stata oggetto di atti intimidatori, volantini diffamatori e pedinamenti da
parte del B.B..
Deduce che era stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione,
elencando le denunce archiviate sporte dal B.B. nei confronti del A.A. e
segnalando l’errore sul quale era fondata la richiesta di archiviazione, in quanto le
dichiarazioni del dr. XX, richiamate nella richiesta, erano state assunte prima
dell’episodio denunciato, e, pertanto, era stata chiesta l’integrazione delle indagini,
sollecitando l’esame della fidanzata ed il proprio in ordine alle aggressioni, ai
comportamenti molesti e persecutori del B.B. subiti da entrambi ed anche l’esame
del dr. XX in ordine alle minacce rivolte al A.A. in occasione dell’incontro del 27
giugno 2016 ed alle dichiarazioni confessorie del B.B..
Chiede l’annullamento del decreto impugnato per inosservanza ed erronea
applicazione della legge processuale e per vizio di motivazione, in particolare per
violazione degli artt. 127, 409 e 410 cod. proc. pen., in quanto il decreto è stato emesso
de plano nonostante l’opposizione proposta, la cui valutazione di inammissibilità è
preliminare rispetto alla valutazione dell’infondatezza della notizia di reato, riservata alla
dialettica camerale, ed è limitata ai profili di pertinenza e specificità degli atti di indagine
richiesti, mentre nel caso di specie l’inammissibilità dell’opposizione è stata dichiarata
sulla base di una valutazione prognostica di merito, pur in presenza di una chiara
indicazione di indagini suppletive.
Quanto alla richiesta di escussione del dr. XX , che il G.i.p. ha ritenuto superflua,
in quanto nelle dichiarazioni del 21 giugno 2016 il teste non aveva confermato le minacce
del B.B. nei confronti del A.A., così escludendo la sussistenza del reato di cui
all’art. 393 cod. pen., si sottolinea che il giudice ha anticipato una valutazione di merito
circa l’esito della prova, trascurando, peraltro, che l’esame veniva richiesto con specifico
riferimento ai fatti accaduti il 27 giugno 2016 in sua presenza, fatti non ancora avvenuti
al momento in cui il XX aveva reso le dichiarazioni. Analoga valutazione di irrilevanza è

aveva denunciato per minacce ed anche tale procedimento era stato definito con

stata espressa per l’esame della testimone M.S., fidanzata del A.A.,
ritenendo che la stessa avrebbe potuto riferire su fatti non attinenti alla denuncia in
esame, mentre, invece, avrebbe potuto riferire dei comportamenti molesti del B.B.
sia nei confronti del A.A. che nei propri, delle aggressioni subite dal A.A., ad
una delle quali aveva assistito, e degli effetti di tali comportamenti sulle abitudini di vita
della coppia, come indicato nell’atto di opposizione; anche l’esame del querelante era
stato richiesto non solo in relazione agli episodi di aggressione ed agli atti persecutori,
ma anche agli effetti di tali comportamenti. Inoltre, il giudice ha omesso di motivare in
ordine alla specificità e pertinenza degli altri elementi di indagine indicati ed in
particolare, in ordine alle richieste di acquisizione documentale, specificamente indicate
nell’opposizione (acquisizione dell’avviso di conclusione indagini, notificato al B.B.

reato di cui all’art. 612- bis cod. pen., dei volantini diffamatori distribuiti dal B.B. e
della denuncia sporta dal T.T. per conto di questi, nonché della memoria depositata
dopo l’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento per esercizio arbitrario della
professione, originato dalla denuncia del B.B.), al fine di dimostrarne la natura
calunniosa in base alle numerose testimonianze assunte.

Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Va ribadito che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di
specificità degli atti di indagine richiesti, senza effettuare una valutazione di merito, e
che, pur essendosi affermato che tale valutazione non può limitarsi ad una constatazione
della presenza della mera indicazione di indagini suppletive e dei relativi elementi di
prova, in quanto il giudice conserva il potere-dovere di escludere le richieste investigative
che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque, inidonee a determinare
modificazioni sostanziali del quadro probatorio (Sez. 3, n. 16551 del 03/11/2016, dep.
2017, Rv. 269693), nel caso in esame il G.i.p. ha valutato l’inammissibilità
dell’opposizione alla luce dell’infondatezza della notizia di reato, dovendo invece, la prima
valutazione precedere quella sull’infondatezza dell’accusa, atteso che l’opposizione è
diretta proprio a contrastare la valutazione del P.m. sul punto, fornendo al giudice
elementi di valutazione, astrattamente idonei a modificare tale determinazione di non
azione.
Il G.i.p. ha, infatti, dapprima ritenuto l’infondatezza della notizia di reato,
escludendo la sussistenza della calunnia alla luce dell’emissione dell’avviso di conclusione
delle indagini a carico del A.A. per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. su denuncia
del B.B. per esercizio abusivo della professione di odontoiatra; ha escluso che tale
unica condotta potesse integrare il reato di stalking ed anche il reato di cui all’art. 393
cod. pen., in quanto il dr. XX non aveva confermato le minacce rivolte dal B.B.
all’esponente in detta occasione, per poi ritenere “a fronte di un quadro siffatto”
l’inidoneità delle investigazioni suppletive richieste dalla persona offesa, in quanto il dr.

2

per il reato di cui all’art. 612-339 cod. pen., delle querele sporte dalla fidanzata per il

XX era stato già sentito e l’audizione richiesta sulle presunte minacce profferite nel
corso dell’incontro del 27 giugno 2016 non era utile, trattandosi degli stessi fatti sui quali
aveva già reso dichiarazioni; l’audizione della fidanzata del A.A. non era pertinente
perché relativa a fatti (pedinamenti e volantinaggio calunnioso ai danni del B.B.)
diversi da quelli oggetto di denuncia e non utile l’audizione della persona offesa, che
aveva già avuto modo di esporre i fatti e le proprie argomentazioni.
Pur prescindendo dall’errore segnalato dall’opponente relativamente alle
dichiarazioni del dr. XX, effettivamente ravvisabile, e dalle diverse circostanze sulle
quali avrebbero dovuto riferire il A.A. e la fidanzata, ciò che rileva e rende erroneo il
ragionamento del giudice è l’aver ritenuto inammissibile l’opposizione alla luce
dell’infondatezza della notizia di reato, in quanto il ribaltamento delle priorità dei temi di

anticipazione della valutazione di merito, cui quella sede è deputata.
Per le ragioni esposte il decreto impugnato va annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
GIP del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 23 maggio 2018

valutazione si risolve nello sbarramento della procedura camerale con sostanziale

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