Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27752 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27752 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMBERTI VALERIO N. IL 28/01/1972
avverso il decreto n. 23/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava il
decreto emesso dal Tribunale di Salerno, con cui era stata applicata a Valerio
Lamberti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata
di anni due.
Avverso tale decreto il Lamberti, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

all’applicazione della misura della sorveglianza speciale irrogata al ricorrente, che
erano stati valutati dalla Corte di appello di Salerno, con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che si concretizzava in
un provvedimento preventivo di contenuto eccessivamente afflittivo per il
prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione non è
deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente,
presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente
ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero
quando la motivazione stessa si ponga come inidonea a rendere comprensibile il
percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente carenti dei necessari passaggi
logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
proposto nell’interesse del Lamberti, pur denunciando formalmente il vizio di
violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non
consentita valutazione del merito dei presupposti per l’adozione della misura
della sorveglianza speciale applicata nei confronti del ricorrente.
La Corte di appello di Salerno, invero, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, richiamando in particolare i numerosi
precedenti penali e la pendenza di procedimenti penali per spaccio di
stupefacenti e detenzione di armi in epoca successiva al suo ultimo arresto, che
avveniva il 25/10/2012. Tali elementi processuali, secondo la Corte territoriale,
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ritenuta sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale necessari

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facevano emergere l’inserimento stabile del Lannberti nell’ambiente criminale
locale, che impediva di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi
confronti, così come desumibile dai passaggi motivazionali correttamente
esplicitati nelle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato.
In questa cornice, deve ulteriormente rilevarsi che, tenuto conto di questi
indicatori soggettivi e sulla base di un giudizio adeguato alla personalità del
Lamberti, la Corte di appello di Salerno valutava congrua la durata della misura
della sorveglianza speciale irrogata al prevenuto, anche in considerazione degli

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Valerio Lamberti deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

esiti negativi di precedenti misure di prevenzione.

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