Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27752 del 09/05/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27752 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.;

avverso la sentenza del 15 giugno 2015 pronunciata dal Tribunale di
Brindisi;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;

udito il difensore Avv. Rosario Tarantola, in sostituzione dell’avv. Rosario
Almiento, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/05/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brindisi ha condannato
A.A. alla pena di euro 667 di ammenda per la contravvenzione di cui
all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con il riconoscimento della circostanza
attenuante di cui al comma 3 del citato articolo e delle circostanze attenuanti

L’imputato ha proposto appello avverso detta sentenza e la Corte d’appello
di Lecce con ordinanza del 21 ottobre 2016 lo ha qualificato come ricorso per
cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. A.A., a mezzo del difensore avv. Rosario Almiento, lamenta
l’insussistenza della responsabilità in ragione del giustificato motivo, riferito in
sede dibattimentale dal padre dell’imputato, e della inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese da quest’ultimo all’atto del sequestro del coltello, nonché il
mancato proscioglimento a norma dell’articolo 131-bis cod. pen., l’errata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e chiede,
infine, la restituzione di quanto in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, unicamente con riguardo
alla non punibilità a norma dell’articolo 131-bis cod. pen..

2. Va, innanzitutto, rilevato che la censura attinente alla responsabilità
dell’imputato è inammissibile laddove introduce argomentazioni di merito
attinenti alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimità.
Sotto lo stesso profilo è infondata la censura concernente l’utilizzazione delle
dichiarazioni rese dall’imputato poiché esse attengono al giustificato motivo
dedotto dallo stesso all’atto del controllo, allorquando il medesimo, non avendo
ancora dedotto un motivo non giustificato, non era sottoposto alle indagini.
La qualifica di persona sottoposta alle indagini è derivata proprio dalla
mancata allegazione di un motivo che giustificasse il porto del coltello in luogo
pubblico.
La censura cade, dunque, su un aspetto irrilevante perché non è quanto ha
detto l’imputato in quella sede a essere stato utilizzato quale dimostrazione della
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generiche.

sua responsabilità, ma il fatto che, nell’immediatezza, non abbia fornito alcuna
accettabile giustificazione. Dato a fronte del quale più che plausibilmente sono
state ritenute inattendibili le dichiarazioni, affatto tardive, rese dal padre nel
corso del dibattimento, all’evidente scopo di tentare di aiutare il figlio.

dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale di Brindisi, esaminando la specifica questione sollecitata dalla
difesa, ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità, affermando che:
«in presenza di una positiva e codificata previsione normativa di espressa
punibilità delle ipotesi di lieve entità, l’applicazione della novella del 2015
finirebbe per prosciugare del tutto l’ambito di operatività dell’art. 4, comma 3,
seconda parte, I. cit., rivelandosi alla stregua di una inammissibile interpretatio
abrogans della stessa».
Deve, innanzitutto, essere ricordato il principio espresso da Sez. U, Sentenza
n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; secondo l’indicata pronuncia «in
tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art.
131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in
vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di
legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e
se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella
decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara
d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza
impugnata, a norma dell’art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen.».
In forza di tale principio, è stata riconosciuta la possibilità per la Corte di
cassazione di accertare d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, la
sussistenza della indicata causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, con
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
La valenza dell’indicato principio non può essere limitata al caso in cui la
sentenza impugnata sia stata pronunciata in data anteriore all’entrata in vigore
del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
A tale proposito, è opportuno segnalare il recente orientamento di legittimità
secondo il quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere
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3. È fondato, invece, il motivo attinente al difetto di punibilità a norma

rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel
corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma,
a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente
rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine»
(Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Curia, Rv. 269164).
a fortiori nel

perimetro di applicazione nel giudizio di legittimità dell’articolo 131-bis cod. pen..
Infatti, nel caso in esame la pronuncia impugnata non solo è stata assunta
sotto il vigore della novella, ma anche esaminato, su richiesta dell’imputato, la
possibilità di procedere all’applicazione dell’istituto introdotto all’art. 131-bis cod.
pen..
Il Tribunale di Brindisi ha, però, compiuto un errore di diritto, avendo escluso
l’applicabilità dell’istituto in discorso in presenza di una fattispecie incriminatrice
che prevede una particolare ipotesi attenuata che, secondo il giudice di primo
grado, sarebbe incompatibile con l’applicazione della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto.
Tale affermazione appare in contrasto con il consolidato orientamento di
legittimità, dovendosi fare riferimento alla fattispecie concreta oggetto del
giudizio (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: «ai
fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità
richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della
fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile
e dell’entità del danno o del pericolo» e allo spirito della norma secondo la quale
«la disposizione del primo comma di applica anche quando la legge prevede la
particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» (art.
131-bis, comma quinto, cod. pen.), tanto che se ne deduce che le ipotesi
attenuate sono incluse a fortiori nell’ambito di applicazione.
Appare perciò corretto concludere che, in applicazione della regola fissata
dall’art. 129 cod. proc. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di
non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata dalla Corte di
cassazione, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando i
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3.1. Tanto premesso, il caso oggetto del giudizio rientra

presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e
non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto.
La pronuncia in sede di legittimità, invece, non sarà possibile quando
occorrano ulteriori indagini di merito o sia necessario compiere valutazioni in
fatto, poiché in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può

Nel caso in esame, pertanto, deve giungersi alla indicata pronuncia di non
punibilità poiché emerge incontroverso dalla stessa sentenza – atteso il
riconoscimento dell’attenuante del comma 3 dell’art. 4 I. n. 110 del 1975, delle
circostanze attenuanti generiche, e considerato l’assai mite trattamento
sanzionatorio – che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all’articolo 131-bis
cod. pen. e che l’imputato è incensurato.

4. Resta, pertanto, assorbito il motivo di ricorso attinente alla avvenuta
concessione della sospensione condizionale della pena, mentre, non trattandosi
di un’assoluzione nel merito, rimane fermo il provvedimento di confisca a norma
dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’imputato non è punibile
per particolare tenuità del fatto; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 9 maggio 2017.

essere rilevato solo se oggetto di tempestiva e ammissibile doglianza.

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