Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27751 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27751 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ILLIBATO LUDOVICO N. IL 26/10/1963
avverso il decreto n. 1040/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

Ì.

RILEVATO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in
persona del Presidente, dichiarava inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza
emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, con la quale era stata respinta
l’istanza di liberazione anticipata speciale presentata da Ludovico Illibato,
congiuntamente a quella ordinaria già concessa, perché in espiazione di una
pena ostativa ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen.

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’incongruità
del provvedimento impugnato nella valutazione della ricorrenza dei presupposti
applicativi del beneficio penitenziario richiesto, tenuto conto del momento in cui
l’originaria istanza era stata presentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel
dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’Illibato non è incorso nei vizi
denunciati dal ricorrente, avendo correttamente fondato tale declaratoria sul
combinato disposto degli artt. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e 4-bis Ord.
Pen., in conseguenza del quale doveva escludersi la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la questione esaminata, occorre
osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013
era stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge n. 10
del 2014, con la soppressione del suo quarto comma e l’esclusione del beneficio
della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno dei reati
di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4-bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta
2

Avverso tale decreto l’Illibato ricorreva personalmente per cassazione,


l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146
del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77
Cost., tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte (cfr.
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ludovico Illibato deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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