Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27750 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27750 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMMARO TITO N. IL 15/04/1961
avverso l’ordinanza n. 117/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
respingeva il reclamo proposto da Tito Tammaro avverso il provvedimento con
cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza gli aveva rigettato l’istanza di
permesso premio.
Avverso tale ordinanza il Tammaro ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’incongruità

alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso
premio richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo
incongruo e manifestamente contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Tammaro, pur denunciando
violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti
applicativi del permesso premio correttamente valutati dal Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, evidenziando la natura ostativa dei titoli di
pena per i quali il Tammaro era detenuto, i quali, non essendo possibile alcuno
scorporo delle pene in esecuzione, imponevano di escludere la concessione del
permesso premio richiesto.
Si richiamava, al contempo, l’atteggiamento di pervicace rifiuto del
Tammaro dell’opera di rieducazione attivata nei suoi confronti all’interno del
circuito penitenziario, resa evidente dall’assenza di rapporti di collaborazione
processuale e dalla contestuale assenza di richieste finalizzate a ottenere una
declaratoria di inesigibilità di tale collaborazione, nei termini correttamente
esplicitati a pagina 1 del provvedimento in esame.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Tito Tammaro deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al

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del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in riferimento


versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/04/2016.

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