Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2775 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2775 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nei confronti di:
1) RUNCI MARCO N. IL 18/01/1971 * C/
avverso la sentenza n. 3023/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
14/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C01.4441.4″(
che ha concluso per i it’«4«.«.;1411-01 ej-Cor- AA,

gra4)-4

Udito, per la p
Uditi d

ile, l’Avv
Avv.

Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova con sentenza del 14/7/2009, condannò Runci Marco,
imputato del reato di cui all’art. 186, comma 1 e 2, lett. c) e comma 2bis, cod.
della str., alla pena stimata di giustizia, applicando, inoltre, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova proponeva ricorso

motivo esposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con
riferimento all’omessa confisca dell’autovettura.

3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Invero, la sentenza gravata risulta
essere stata comunicata all’ufficio del Procuratore Generale territorialmente
competente il 28/7/2009 e il ricorso, depositato V1/10/2009, quando ormai era
decorso Il termine quindicinale previsto dalla legge.
Come, infatti, chiarito da questa Corte, in varie occasioni, la sentenza di
applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare e nell’ipotesi
prevista dal primo comma dell’art. 544, cod. proc. pen. mantiene natura di
provvedimento camerale, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per
Impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.), decorrente,
nel caso d’indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione
della sentenza, dalla comunicazione o notificazione ai soggetti legittimati a
proporre impugnazione (Cass., n. 43040/ 1 11, Rv. n. 251113; in senso conforme
n. 5496/ 110, Rv. n. 246125; n. 5984f09, Rv. n. 242453; n. 2101/98, Rv. n.
212119; n. 295/’94, Rv. n. 195617).
Constando, nel caso in esame, la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 444,
comma 1, cit., l’impugnazione risulta essere stata, formulata, ancor prima che
depositata, fuori termine.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

ciso in Roma il 30/11/2012.

estensore

Il Presidente

per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, denunziando, con l’unico

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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