Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27749 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27749 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRO GIULIO N. IL 20/01/1965
avverso l’ordinanza n. 3145/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 04/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva
l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare
presentata da Giulio Ferro, sul presupposto dell’incompatibilità dei suoi
comportamenti con la misura alternativa richiesta.
Avverso tale ordinanza il Ferro ricorreva personalmente per cassazione,
integrando l’originario ricorso con successive memorie difensive, deducendo

dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che erano
stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva
adeguatamente conto delle sue allegazioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Ferro, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
la concessione del beneficio penitenziario richiesto.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, invero, ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, effettuando una valutazione
adeguata della personalità del Ferro, dando conto delle numerose infrazioni di cui
il condannato – in pendenza del precedente beneficio penitenziario – si rendeva
protagonista. Tra queste infrazioni si richiamavano la conduzione di un veicolo
sprovvisto di copertura assicurativa senza patente di guida e il mancato
reperimento presso la sua abitazione in occasione di diversi controlli effettuati
dalle forze dell’ordine, nei termini correttamente esplicitati a pagina 1 del
provvedimento impugnato.
Ne discende che, tenuto conto di questi indicatori soggettivi e sulla base di
un giudizio adeguato alla personalità del Ferro, il Tribunale di sorveglianza di
Torino evidenziava correttamente l’inidoneità della misura alternativa richiesta
dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, proprie del
beneficio penitenziario richiesto.

2

violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Giulio Ferro deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

spese processuali e al versamento della somma dì 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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