Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27747 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27747 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LEONARDO MARCO N. IL 20/11/1973
avverso l’ordinanza n. 317/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

,

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava
l’istanza di concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente, che era
stata presentata da Marco Di Leonardo.
Avverso tale ordinanza il Di Leonardo ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione al difetto di notifica del

difensore, conseguentemente assente all’udienza del 23/10/2014 erroneamente indicata nel ricorso in quella del 29/10/2014 – nella quale veniva
discussa la sua istanza di concessione dei benefici penitenziari richiesti davanti al
Tribunale di sorveglianza di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che, secondo quanto attestato nel verbale
dell’udienza camerale del 23/10/2014, celebrata davanti al Tribunale di
sorveglianza di Perugia, a pagina 1, il difensore del Di Leonardo risultava
regolarmente presente e presentava in tale ambito le proprie conclusioni
processuali.
Ne discende che il presupposto processuale su cui si fonda il presente
ricorso risulta destituito di fondamento, attesa la rituale partecipazione del
difensore del Di Leonardo all’udienza camerale nella quale veniva discussa
l’istanza di concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della detenzione domiciliare. Né dagli atti sono desumibili
ulteriori difetti di comunicazione, rilevabili nei termini affermati dalla
giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 12959 del
04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Marco Di Leonardo
deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio nei confronti del suo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/04/2016.

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