Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27746 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27746 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTINI MICHELE N. IL 21/06/1971
avverso l’ordinanza n. 4110/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il
reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio
Emilia, con cui era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata presentata da
Michele Santini.
Avverso tale ordinanza il Santini ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo l’incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di

concessione del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati con un
percorso argomentativo illogico e manifestamente contraddittorio, che non
teneva conto del percorso rieducativo portato avanti dal condannato durante i
periodi di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Santini, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti
applicativi della liberazione anticipata oggetto di rigetto, correttamente vagliati
dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha valutato gli elementi risultanti agli atti,
con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge
penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle ragioni che ostavano alla
concessione del beneficio richiesto, evidenziando che la liberazione anticipata
veniva denegata per tutti i periodi di detenzione, ai quali facevano seguito
periodi di libertà in cui il reclamante commetteva ulteriori reati, nei termini
esplicitati a pagina 1 dell’ordinanza impugnata.
Ne discende che, tenuto conto di questi indicatori soggettivi e sulla base di
un giudizio adeguato alla personalità del Santini, il Tribunale di sorveglianza di
Bologna evidenziava correttamente l’inidoneità della misura alternativa richiesta
dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione, proprie del beneficio
penitenziario richiesto.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da Michele Santini deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
2

Bologna, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/04/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA