Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27745 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27745 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSINO NATALE N. IL 29/09/1968
avverso l’ordinanza n. 8/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Natale Ursino, finalizzata a
ottenere l’applicazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod.
proc. pen., tra la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 18/03/2002
e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 02/10/2002,
ritenendo che le due decisioni riguardavano fatti di reato differenti, tra loro non

Avverso questa ordinanza l’Ursino, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento del ne bis in idem tra le due sentenze presupposte,
che si imponeva tenuto conto della sovrapponibilità delle condotte illecite
sottostanti.
Tale identità processuale conseguiva al fatto che la detenzione di cocaina
giudicata con la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme doveva
ritenersi compresa nel reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Catanzaro il 02/10/2002, nel cui contesto consortile, capeggiato da Antonio
Cataldo, il condannato risultava stabilmente inserito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso proposto nell’interesse del
Ursino, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non
consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente
vagliate dalla Corte di appello di Catanzaro.
L’ordinanza impugnata, invero, ha valutato in termini congrui il contenuto
delle ipotesi di reato presupposte, escludendo che si connotassero per l’identità
delle condotte illecite sottostanti, nei termini correttamente esplicitati nelle
pagine 1 e 2 del provvedimento in esame.
Si evidenziava, in particolare, che il reato di detenzione di 1,912 grammi di
cocaina, giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme,
commesso l’11/01/1998, doveva ritenersi differente e non assimilabile al reato
associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 – commesso tra il
febbraio del 1998 e il 29/09/1999 e giudicato con la sentenza emessa dalla Corte
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assimilabili.

di appello di Catanzaro il 02/10/2002 – com’era evidente dalla circostanze che,
in tale ambito, venivano contestate tre ipotesi di detenzione di sostanze
stupefacenti diverse da quella sopra richiamata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Natale Ursino deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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