Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27744 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27744 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZATA FRANCESCO N. IL 03/11/1965
avverso l’ordinanza n. 375/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Francesco Pizzata, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze presupposte – emesse dalla Corte
di appello di Catanzaro l’11/03/2013 e dalla Corte di appello di Reggio Calabria il
13/04/2011 – ritenendo ostative all’applicazione della continuazione invocata

condannato risultavano commesse e l’eterogeneità del contesto spaziale di tali
reati, che non consentivano di ipotizzare l’esistenza di una preordinazione
criminosa.
Avverso questa ordinanza il Pizzata ricorreva personalmente per cassazione,
integrando l’originario ricorso con i motivi aggiunti depositati il 31/03/2016,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’omesso
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto
conto della correlazione dei reati giudicati dalle due sentenze presupposte, che
era stata svalutata dal giudice dell’esecuzione con un percorso argomentativo
incongruo, trascurando la correlazione temporale tra i fatti giudicati dalle
sentenze presupposte, che risultavano commessi in un arco temporale compreso
tra il marzo del 2006 e il 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso del Pizzata, anche tenuto conto
dei motivi aggiunti depositati successivamente, più che individuare singoli aspetti
del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a
provocare una nuova, non consentita, valutazione delle circostanze già
correttamente vagliate dalla Corte di appello di Catanzaro.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle
condotte presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per l’unitarietà
del programma sottostante che non deve essere confuso con la sussistenza di
una concezione di vita improntata al crimine, tenuto conto dell’ampiezza dell’arco
temporale oggetto di valutazione, attestata dal fatto che, al contrario di quanto
dedotto dal ricorrente, le ipotesi di reato presupposte risultavano tra loro
distanziate di due anni.

l’ampiezza dell’arco temporale nel quale le condotte illecite contestate al

Inoltre, diverso risultava il contesto territoriale nel quale tali condotte illecite
risultavano commesse, che non poteva essere ricondotto in modo unitario, se
non attraverso un percorso argomentativo incongruo, all’area geografica
calabrese.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a

all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Pizzata deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso

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