Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27743 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27743 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNI FABIO N. IL 13/03/1982
avverso l’ordinanza n. 15/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE,

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice
dell’esecuzione, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da Fabio Bruni,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen. – in relazione alle rapine commesse nell’arco
temporale compreso tra il 1999 e il 2010 – rideterminava la pena irrogata al
condannato in anni ventidue e mesi due di reclusione, escludendo il vincolo della

Castronno il 29/10/2000.
Avverso questa ordinanza il Bruni, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, limitatamente
alle due rapine sopra richiamate, che si imponeva tenuto conto della correlazione
con gli ulteriori reati per i quali era stato riconosciuto il vincolo della
continuazione, conseguente al fatto che tali condotte illecite risultavano
preordinate al finanziamento dell’associazione mafiosa Bruni di Cosenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso proposto nell’interesse del
Bruni, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non
consentita, valutazione delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla
Corte di appello di Catanzaro.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle
condotte presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per l’unitarietà
del programma sottostante, tenuto conto del fatto che le attività illecite di cui si
assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano
esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione
criminosa.
Si consideri, in proposito, che la rapina commessa a Cosenza il 19/03/1999
risultava eseguita quando il Bruni era ancora minorenne e in epoca antecedente
alla costituzione della consorteria mafiosa, nell’interesse della quale le ulteriori
rapine – per il quale era stato affermato il vincolo della continuazione – erano
state commesse dal condannato.

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continuazione per le sole rapine commesse a Cosenza il 19/03/1999 e a

Invece, la rapina commessa a Castronno il 29/10/2000 risultava eseguita in
un ambito territoriale e criminale radicalmente differente rispetto a quello di
operatività della suddetta consorteria mafiosa, onde l’esclusione della
continuazione era giustificata dall’assenza di correlazione territoriale e operativa
con gli altri fatti illeciti.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Fabio Bruni deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

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