Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27742 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27742 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VESCIO MATTEO N. IL 11/09/1982
avverso l’ordinanza n. 204/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 20/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro dichiarava
inammissibile la richiesta di correzione degli errori materiali della sentenza
irrevocabile n. 1188 del 2013, emessa dalla stessa Corte territoriale, presentata
da Matteo Vescio, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., atteso che l’istanza
presentata presupponeva una valutazione di merito che doveva ritenersi preclusa
in sede esecutiva.

cassazione, integrando l’originario ricorso con la memoria difensiva depositata il
30/03/2016, deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 130 cod. proc.
pen., attesa la sussistenza di un contrasto tra l’imputazione elevata al Vescio
nella quale il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. risultava commesso “fino al
2005 con condotta in atto” e il provvedimento di esecuzione con ordine di
scarcerazione emesso il 20/05/2014 dalla Corte di appello di Catanzaro, secondo
cui il reato in questione risultava commesso “dal 2005 al 31/10/2012”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, il ricorrente chiedeva di
rettificare la sentenza presupposta, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., nel
senso di indicare, quale tempo di commissione del reato, quello compreso tra il
2005 e il 2011 e non quello compreso fino al 31/10/2012.
Tuttavia, la procedura di rettifica degli errori materiali invocata dal Vescio,
secondo quanto previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., può essere attivata solo
quando l’errore sia evincibile dalla lettura del provvedimento, senza che siano
necessarie valutazioni di merito.
Nel caso di specie, una tale lettura è invece indispensabile, dovendosi
procedere a una rivalutazione dei fatti giudicati con la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Catanzaro, accertando fino a quando si sia protratta la
partecipazione del Vescio alla consorteria mafiosa giudicata con la suddetta
pronuncia, riesaminando nel merito le vicende criminose poste a fondamento di
tale decisione. In questo caso, dunque, la precisazione della data del commesso
reato inciderebbe sul nucleo essenziale dell’addebito elevato al Vescio con
l’originaria imputazione, fuoriuscendo dai parametri previsti per l’attivazione
della procedura disciplinata dall’art. 130 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 48727
del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229).
2

Avverso tale ordinanza il Vescio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Matteo Vescio deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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