Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27740 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27740 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORIANO LEONE N. IL 21/11/1966
avverso l’ordinanza n. 7/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Leone Soriano, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze presupposte – emesse dalla Corte
di appello di Catanzaro il 28/12/2011 e il 31/05/2012 – ritenendo ostativa
all’applicazione della continuazione invocata l’eterogeneità delle modalità

preordinazione criminosa.
Avverso questa ordinanza il Soriano ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle due sentenze
presupposte, che era stata svalutata dal giudice dell’esecuzione con un percorso
argomentativo incongruo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso del Soriano, più che
individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di
merito delle circostanze già correttamente vagliate dalla Corte di appello di
Catanzaro.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle
condotte presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per l’unitarietà
del programma sottostante, che non deve essere confuso con la sussistenza di
una concezione di vita improntata al crimine, anche tenuto conto del fatto che le
attività illecite di cui si assumeva la continuazione risultavano tra loro
eterogenee, riguardando un’estorsione e un’ipotesi di cessione di sostanze
stupefacenti, nei termini processuali correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3
del provvedimento impugnato.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso
2

esecutive di tali reati, che non consentiva di ipotizzare l’esistenza di una

all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Leone Soriano deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

P.Q.M.

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