Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2774 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2774 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DORACI SIFON N. IL 23/09/1970
avverso la sentenza n. 559/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

fr

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Teramo ha applicato, su richiesta delle
parti, la pena di 2.280,00 di multa, in sostituzione della corrispondente pena detentiva di mesi 2 di
reclusione, nei confronti di Sifon Doraci, imputato del reato di cui all’art. 2, L. 638/83, perché,
quale legale rappresentante della omonima ditta, aveva omesso di versare all’INPS di Teramo le
ritenute previdenziali e assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto personalmente in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 6/12/2013.

relativamente ai periodi da ottobre 2005 a luglio 2006 e a novembre 2006;

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