Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27738 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27738 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APARO CONCETTO N. IL 02/02/1950
avverso l’ordinanza n. 1560/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il
reclamo proposto da Concetto Aparo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato
di sorveglianza di Cuneo, con cui era stato respinto il reclamo avverso il
provvedimento disciplinare irrogatogli dal Consiglio di disciplina della Casa
circondariale di Cuneo il 25/07/2013, consistente nell’esclusione dalle attività in
comune del detenuto per un periodo di sette giorni.

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
sussistenza dei presupposti per la sospensione delle attività in comune del
detenuto oggetto di valutazione, che erano stati vagliati dal Tribunale di
sorveglianza di Torino,con un percorso motivazionale incongruo, che non teneva
conto dell’omessa contestazione dell’infrazione disciplinare e della richiesta di
accertamenti formulata dal detenuto, ai sensi dell’art. 81 del d.P.R. 30 giugno
2000, n. 230.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso dell’Aparo, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
il provvedimento disciplinare che gli era stato irrogato dal Consiglio di disciplina
della Casa circondariale di Cuneo.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, invero, ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, effettuando una valutazione
corretta del procedimento applicativo del provvedimento disciplinare irrogato
all’Aparo, nei termini correttamente esplicitati a pagina 2 del provvedimento
impugnato.
Si evidenziava, innanzitutto, che, al contrario di quanto eccepito, l’atto di
addebito risultava contestato all’Aparo, venendo sottoscritto dal direttore della
Casa circondariale di Cuneo, dott. Mazzeo, il 23/07/2013.
Si evidenziava, inoltre, che gli accertamenti richiesti dall’Aparo, ai sensi
dell’art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000, rientravano nell’insindacabile
discrezionalità del direttore del penitenziario, che poteva disporli solo se ritenuti
2

Avverso tale ordinanza l’Aparo ricorreva personalmente per cassazione,

necessari o indispensabili all’accertamento dei fatti; condizioni, queste, ritenute
insussistenti nel caso in esame.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Concetto Aparo deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

P.Q.M.

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