Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27737 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27737 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANOVA ALEX N. IL 19/08/1987
avverso l’ordinanza n. 3026/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

Con ~-1~ emessq_ il 10/06/2015 il Tribunale di sorveglianza di Torino
disponeva la revoca della detenzione domiciliare precedentemente concessa ad
Alex Canova.
Avverso tale ordinanza il Canova dichiarava di volere proporre ricorso per
cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa circondariale
“X. e Cutugno” di Torino, dove si trovava detenuto, ma non provvedeva al

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma
1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della
dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto il
16/06/2015, né il Canova, né il suo difensore di fiducia, eventualmente
nominato, hanno fatto seguire rituale presentazione di motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti
a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

deposito dei relativi motivi.

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