Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27736 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27736 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVARESIO ALDO N. IL 23/10/1945
avverso l’ordinanza n. 1923/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORNO, del 15/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile l’istanza di concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in
prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, richiesti
congiuntamente, che era stata presentata da Aldo Novaresio.
Avverso tale ordinanza il Novaresio ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta

richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un
percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva
conto del comportamento carcerario del condannato durante il periodo di
detenzione patito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che la dichiarazione di inammissibilità de plano
di una richiesta di benefici penitenziari formulata al tribunale di sorveglianza può
essere adottata dal Presidente del collegio giudicante quando difettino i requisiti
posti direttamente dalla legge per l’accoglimento della stessa e la relativa
statuizione non implichi alcuna valutazione discrezionale (cfr. Sez. 1, n. 40974
del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490).
Nel caso di specie, devono ritenersi presenti entrambi i requisiti prescritti
dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per l’adozione del decreto impugnato,
atteso che l’istanza formulata dal Novaresio è stata proposta in violazione
dell’art. 58-quater, comma 3, Ord. Pen., non essendo trascorso un periodo di tre
anni dalla precedente revoca di benefici penitenziari, disposta dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con ordinanza del 19/02/2013.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Aldo Novaresio deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00
euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/04/2016.

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